C’è tempo fino al 30 aprile 2016 per richiedere l’esenzione dall’addebito del Canone RAI in bolletta elettrica partire da luglio, oppure entro il 10 maggio se si sceglie l’opzione online: è questa la scadenza per l’invio della comunicazione contenente la autocertificazione sul mancato possesso dell’apparecchio televisivo o su altre cause che esentano dall’imposta. L’adempimento è importante, perché da questo 2016 scatta la riforma del canone RAI contenuta in Legge di Stabilità, in base alla quale il canone scende a 100 euro annui ma si paga direttamente in bolletta elettrica, recapitata a tutti i titolari di un’utenza attiva per la fornitura di elettricità ad uso domestico.
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La titolarità dell’utenza è dunque il fattore discriminate per l’addebito dell’imposta: tale contratto è sufficiente, per legge, a far presumere il possesso di un televisore, presupposto per dover pagare il canone RAI.
Chi non possiede un apparecchio televisivo deve dichiararlo con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. (abbonamenti televisivi) – Casella Postale 22 – 10121 – Torino.
In un provvedimento ad hoc, il Fisco dettaglia le modalità di presentazione e fornisce il modello da compilare:
=> Scarica il modello esenzione Canone RAI
Attenzione: tutti coloro che vogliono chiedere l’esenzione, anche se l’avevano già ottenuta negli anni scorsi, devono ripresentare la domanda ogni anno. E’ uno dei cambiamenti introdotti con la riforma: prima, con il permanere delle condizioni di esenzione, non era necessario ripresentare la richiesta tutti gli anni; ora invece l’esenzione vale per un solo anno.
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Casi particolari
Chi usa il televisore solo come monitor per il pc o per guardare videocassette deve pagare il canone RAI, quindi non può inviare l’autocertificazione indicandolo come motivo di esenzione. A far scattare la tassa è comunque il possesso di un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo. Tra l’altro, non è più possibile chiede l’esenzione dal canone richiedendo la suggellazione degli apparecchi.
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Chi ha un pc collegato in rete e quindi utilizzabile per guardare programmi televisivi, oppure un vecchio televisore analogico, non deve pagare il canone RAI, dovuto solo da chi ha un televisore collegato con il digitale terrestre o satellitare. In questi casi si può inviare richiesta di non addebito in bolletta.
Nel caso di appartamento ammobiliato in affitto, il canone RAI è pagato dall’inquilino, anche se il proprietario della televisione è il titolare dell’immobile. In questo caso, se il proprietario è titolare di questa utenza (e magari non della propria, intestata al coniuge, per la propria abitazione principale) non deve comunque risponderne, eventualmente inviando autocertificazione.