La mano del Fisco deve essere più leggera sulle imprese in fase di start-up: è normale che esistano degli squilibri fra i costi e gli investimenti effettuati e i risultati economici ottenuti, in fase di avvio, è fisiologico. Lo dice una sentenza della CTR Lazio che ha dichiarato illegittimi gli accertamenti effettuati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate alle start-up.
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In particolare, la sentenza n. 514/9/15 della CTR Lazio riguardava la deducibilità delle spese relative ad un contratto di leasing di beni, tre barche, strumentali all’attività della start-up attiva nel settore del noleggio di mezzi di trasporto marittimi.
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Le motivazioni dell’Agenzia erano che la società non poteva considerarsi ancora operativa dovendo ancora completare l’iter burocratico per ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della specifica attività di noleggio.
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Di diversa opinione i giudici: tali costi devono essere considerati deducibili in base al principio della deducibilità in “proiezione futura” e, quindi, anche quando i ricavi non si realizzino nell’immediatezza della stipula dei contratti di leasing. Ad una conclusione del tutto simile è giunta la CTP Milano in un’analoga sentenza.
Riferimenti normativi: art. 109 TUIR.
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