Ecco tutti i chiarimenti e le istruzioni sul nuovo credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, al 25% o al 50%, fino a un massimo di 5 milioni di euro a impresa, che viene concesso automaticamente alle imprese che possiedono i requisiti, senza bisogno di fare domanda: sono contenuti nella circolare 5/2016 dell’Agenzia delle Entrate. La normativa di riferimento è l’articolo 3 del decreto legge 145/2013, modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 35 dell’articolo 1 della legge 190/2014), con il relativo decreto ministeriale applicativo dello Sviluppo economico, del 27 maggio 2015. La manovra del 2015 ha completamente cambiato la normativa relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo, introdotto dal Destinazione Italia, che però non era mai stato attuato fino alla Riforma.
=> Bonus ricerca 2015: requisiti e credito per imprese
Si tratta dell’agevolazione fiscale al 25% o al 50% (prima era in tutti i casi al 50%), fino a 5 milioni di euro a impresa (contro i precedenti 2,5 milioni), con la condizione che siano sostenute spese per almeno 30mila euro annui (tetto abbassato dai precedenti 50mila euro). Non c’è più il limite massimo di fatturato di 500mila euro, quindi è stata ingrandita la platea dei beneficiari includendo le imprese di grandi dimensioni. Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 2015 al 2019.
Attenzione: la spesa deve essere superiore alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel triennio fino al 31 dicembre 2015.
=> Legge di stabilità 2015: credito d’imposta ricerca e sviluppo
La circolare delle Entrate contiene tutte le precisazioni sulle diverse spese per le quali si può chiedere il credito d’imposta, i chiarimenti per la determinazione dell’agevolazione, con esempi di calcolo, istruzioni per l’utilizzo e la rilevanza ai fini fiscale della misura, le informazioni su cumulo con altre agevolazioni, documentazioni, controlli. Una delle novità fondamentali riguarda il fatto che non c’è più bisogna di fare domanda, il bonus ricerca è riconosciuto automaticamente alle imprese che investono in ricerca e sviluppo.
Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, elencate con precisione dalla norma e dal decreto attuativo, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello tecnologico e scientifico (ad esempio, in ambito storico o sociologico), nel rispetto della regola in base alle quale le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni. Vengono incentivate le diverse forme di ricerca: fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale.
Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono quindi escluse le modifiche non significative di prodotti e processi, come ad esempio le modifiche stagionali, quelle relative al design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti determinati dall’utilizzo di strumenti di prodozione molto simili a quelli già utilizzati. Sono invece agevolabili le modifiche di processo e di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee o delle tecniche di produzione o dei prodotti, come ad esempio una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto.
Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, eccole con la misura del credito d’imposta applicabile:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto ad un dottorato presso un’università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico: credito d’imposta al 50%;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2mila euro: agevolazione al 25%;
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, oppure con altre imprese, comprese le start up innovative: agevolazione al 50%;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne: agevolata al 25%.
La circolare contiene tutte le precisazioni relative a particolari tipologie di spesa: personale altamente qualificato, strumenti e attrezzature di laboratorio, contratti di ricerca extra muros, certificazione contabile. (Fonte: circolare Agenzia Entrate)