Con l’Unione Europea cadono le frontiere tra gli Stati anche per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni. Secondo quanto previsto dal Dlgs 37/2016, pubblicato in G.U. n. 60/2016, che entrerà in vigore il 27 marzo 2016, la riscossione delle sanzioni verrà attuata dallo Stato nel quale risiede o detiene i beni l’obbligato, previa richiesta del Paese che ha emesso la decisione.
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Il Decreto legislativo che stabilisce le procedure da seguire da parte dell’Italia, sia che si trovi ad essere il Paese richiedente sia che riceva la richiesta, attua la decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’UE.
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In caso di recupero all’estero di sanzioni comminate in Italia il Pubblico Ministero dovrà trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all’Autorità dello Stato europeo nel quale si trova la persona condannata al pagamento della sanzione pecuniaria o dove egli dispone dei beni o dei redditi o dove è stabilita la sede legale, nel caso delle persone giuridiche. Il Paese che si occupa di riscuotere quanto dovuto sosterrà anche le spese legate a questa attività, ma d’altra parte avrà anche un suo introito.
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Il provvedimento riguarda:
- la pena pecuniaria irrogata dal giudice a seguito di condanna;
- la somma liquidata dal giudice come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile;
- la somma dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi;
- la somma da versare in favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime.