La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2229 del 4 febbraio 2016, ha chiarito che l’indennità sostitutiva – erogata dal datore di lavoro al lavoratore – non è assoggettata all’IRPEF se la sua causa non è rintracciata all’interno del rapporto di lavoro.
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Tassazione IRPEF
La vicenda nasce da una sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Molise – nella controversia concernente l’impugnazione di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso IRPEF relativa a ritenute alla fonte sugli importi corrisposti – aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che le somme richieste a rimborso risultavano percepite a titolo di indennità risarcitoria e, quindi, erano escluse da tassazione IRPEF (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR aveva omesso di considerare che le somme percepite a titolo di indennità sostitutiva del congedo non goduto per riposo compensativo non potevano che avere la stessa natura (lavorativa) dei diritti che andavano a sostituire e, perciò, restavano soggette alla regola generale dell’art. 51 del d.p.r. n. 917/1986, secondo cui sono tassabili tutte le somme che siano corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro.
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La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia. I giudici hanno rilevato che:
«In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo e 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (sul primo dei quali nessuna innovazione deve ritenersi abbia apportato l’art. 32 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 – convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85), si ricava che, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro.»