Nel Regime dei Minimi sono cambiate le regole per il calcolo dell’agevolazione INPS riservata ad artigiani e commercianti esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, con i requisiti per rientrare nel regime agevolato. La Legge di Stabilità 2016 (comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015) prevede una riduzione del 35% sul minimale di reddito e sull’eventuale parte eccedente: tali modifiche al regime forfettario sono dettagliate nella circolare INPS 35/2016.
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Calcolo dei contributi
Il reddito forfettario costituisce la base imponibile a cui «si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%». Questa si calcola con il “vecchio sistema”, reintroducendo quindi la quota fissa (nel 2015 abolita dalla vecchia Legge di Stabilità) secondo le regole del comma 29, articolo 2 della legge 335/1995: il contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
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La riduzione del 35% prevista dal Regime dei Minimi 2016 si applica al contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
- Se il contributo è inferiore al minimale si accredita un numero di mesi proporzionale al versato.
- Se la contribuzione è almeno pari al minimale si accreditano 12 mesi di contribuzione.
- Se viene effettuato un versamento pari al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.
Decorrenza
Nel caso in cui il contribuente in Regime dei Minimi abbia un’attività già esistente i contributi sono attribuiti dall’inizio dell’anno solare, nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Altre novità
E’ sempre dovuto il contributo di maternità, pari ad 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Per quanto riguarda i familiari coadiuvanti/coauditori, che in base alla legge possono rientrare nel regime agevolato del titolare dell’impresa, si applicano le vecchie disposizioni: la contribuzione si calcola prendendo come base imponibile la quota di reddito determinato forfettariamente e attribuito al collaboratore medesimo fino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta. Tutte le altre disposizioni, relative ad aventi diritto, domande e procedure, restano invariate.
Domanda e scadenze
Per rientrare nel regime agevolato bisogna presentare domanda INPS, con modalità diverse a seconda della data di apertura dell’attività.
- Coloro che già esercitavano attività d’impresa, devono compilare l’apposito modulo, pubblicato sul sito dell’istituto di previdenza, entro il 28 febbraio.
- Per le nuove aperture c’è una procedura specifica, sempre in forma telematica, da eseguire «con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale».
La domanda va presentata ogni anno, quindi anche coloro che hanno già utilizzato l’agevolazione nel 2015 devono presentare una nuova richiesta entro il prossimo 28 febbraio: il mancato rispetto di questo adempimento nel termine previsto comporta la perdita del beneficio contributivo per l’intero anno.
Le stesse scadenze valgono anche per i contribuenti in Regime dei Minimi che, pur essendo già titolari di attività di impresa all’inizio del 2016, non hanno ancora una posizione attiva presso le gestioni autonome di artigiani e commercianti. In questi casi, però, la domanda non si presenta in forma telematica ma compilando l’apposito modello cartaceo, allegato alla circolare INPS, da presentare alla sede competente dell’istituto previdenziale.
Nella compilazione bisogna specificare l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA.
Uscita dal regime
Valgono le precedenti regole anche per quanto riguarda la modalità di uscita dal regime agevolato, che prevedono le seguenti tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio: il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato: stesse regole previste dal precedente caso;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire: il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.