Artigiani e commercianti in Regime dei Minimi iscritti alla gestione separata INPS hanno un trattamento agevolato anche in materia di contributi che, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, prevede una riduzione del 35%: sull’applicazione della norma, e in particolare sulle modalità e i termini di presentazione della domanda, interviene l’INPS con messaggio 286/2016. Si tratta di un documento rivolto agli uffici che devono processare le domande e non ai contribuenti, per i quali in materia di presentazione delle richieste di accesso al regime agevolato sui contributi non cambia nulla rispetto allo scorso anno. Ma contiene una serie di chiarimenti utili soprattutto per quanto riguarda le scadenze e la conseguente validità della richiesta di adesione al regime agevolato.
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La domanda per l’adesione al regime agevolato avviene attraverso la presentazione dell’apposito modulo che si trova nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. L’invio avviene esclusivamente in via telematica, le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 29 del 10 febbraio 2015. Le domande vengono istruite in modo automatizzato, a meno che non si renda necessario uno specifico intervento. La precisazione più importante riguarda la data di presentazione: per le richieste di agevolazione relative al 2015, le procedure sono state chiuse al 31 dicembre scorso. Si ricorda che la richiesta deve essere rinnovata ogni anno, entro la data del 28 febbraio. Quindi, artigiani e commercianti che aderiscono al Regime dei Minimi, esercitavano l’attività già nel 2015, devono presentare domanda per l’agevolazione contributiva 2016 entro il prossimo 28 febbraio.
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Importante: la domanda può essere presentata da tutte le Partite IVA che abbiano una data di inizio attività precedente al 31 dicembre 2015, anche se non avevano ancora una posizione INPS attiva alla stessa data. La posizione deve però essere attiva nel momento in cui si presenta la domanda.
Ricordiamo che la novità della Legge di Stabilità 2016 riguarda sia il modo di calcolare la contribuzione agevolata, sia la platea dei soggetti aventi diritto. La nuova agevolazione contributiva prevede uno sconto del 35%: in pratica, si torna al sistema che era stato abolito lo scorso anno, versando la quota fissa, ma ridotta del 35%. L’imponibile si determina con il sistema forfettario previsto dal nuovo Regime dei Minimi (applicando il coefficiente relativo alla propria tipologia di attività al reddito).
L’allargamento degli aventi diritto dipende da due disposizioni: dal 2016, è possibile rientrare solo nel nuovo Regime dei Minimi con aliquota al 15%, mentre non è più esercitabile l’adesione al vecchio sistema forfettario al 5%. Non solo: la Legge di Stabilità ha anche cambiato i criteri di reddito, aumentando di 10mila euro per ogni singola categoria, e di 15mila euro quello dei professionisti (che però non sono interessati del regime contributivo agevolato INPS perché versano i contributi ad altre casse previdenziali). Ecco, in tabella, i nuovi limiti di redditi previsti per il Regime dei Minimi.
Tipologia di attività | Limite di reddito | Coefficiente per determinare l’imponibile |
Industrie alimentari e delle bevande | 45.000 euro | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 50.000 euro | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40.000 euro | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 euro | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 euro | 86% |
Intermediari del commercio | 25.000 euro | 62% |
Servizi di alloggio e ristorazione | 50.000 euro | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione | 30.000 euro | 78% |
Altre attività | 30.000 euro | 67% |
=> Legge di Stabilità: il Regime dei Minimi 2016
Per accedere al regime contributivo agevolato, le partite IVA oltre a rientrare nei limiti di reddito appena esposti in tabella e in tutte le altre caratteristiche previste per l’accesso al Regime dei Minimi, devono soddisfare anche i seguenti requisiti (qui, non ci sono cambiamenti rispetto all’anno scorso): essere esercenti di attività d’impresa, rivestendo esclusivamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare. Sono invece esclusi gli imprenditori con partecipazioni in società di persone, associazioni, società a responsabilità limitata (srl).