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Canone RAI in bolletta, imprese elettriche in rivolta

di Barbara Weisz

16 Febbraio 2016 14:19

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Fornitori di elettricità senza istruzioni sul canone RAI in bolletta: si rischia il caos a luglio, mentre tra i nodi da sciogliere restano i costi, le sanzioni, gli addebiti, la fatturazione e le morosità.

Mancano quattro mesi alla prima rata del canone RAI in bolletta, troppo poco per consentire ai fornitori di energia di adeguare sistemi informatici e software di fatturazione. Lo segnala Assoelettrica, il cui presidente Chicco Testa lancia l’allarme:

«al 15 febbraio le imprese del settore ancora non sanno come dovranno esigere il canone RAI che il Governo ha voluto inserire nelle bollette dell’energia elettrica» e c’è il rischio «che si arrivi impreparati alla scadenza del prossimo luglio».

Assoelettrica rinnova anche la richiesta delle imprese associate di una remunerazione per i costi che sono chiamate a sostenere (implementazione, realizzazione dei nuovi sistemi, organizzazione di nuovi processi aziendali, e via dicendo) e di non applicazione delle sanzioni per tutti i casi in cui le eventuali irregolarità non siano imputabili al fornitore.

=> Canone RAI in bolletta: i criteri nel decreto attuativo

Il punto di partenza, come è noto, è la Legge di Stabilità che prevede il pagamento del canone RAI in bolletta elettrica: dieci rate di pari importo, fino al totale di 100 euro, prima rata solo per il 2016 a partire da luglio, dal 2017 pagamenti da gennaio.

Dove risiede il problema lamentato sulle tempistiche?  Secondo Testa:

«le imprese devono predisporre i necessari sistemi informatici per emettere le nuove fatture modificate, bisogna incrociare le banche dati» e prima ancora «occorre chiarire una lunga serie di problemi che ancora non sono stati sciolti, dalla questione dei ritardati pagamenti, alla morosità, dall’eventualità di un cambio di fornitore ai pagamenti parziali, dai reclami ai contratti non residenti».

Assoelettrica, insieme a Utilitalia, ha dunque preparato:

«un documento circostanziato che elenca tutti i problemi aperti, ma il Ministero per lo Sviluppo economico ancora non ci ha dato risposta. E il tempo ormai stringe».

Ecco i punti fondamentali del documento. Mancano i provvedimenti attuativi: l’Agenzia delle Entrate deve approvare le modalità di presentazione dell’autocertificazione sulla non detenzione del televisore e si attende il decreto ministeriale con le modalità di versamento all’Erario da parte delle imprese elettriche, degli importi del canone, con le indicazioni relative a ritardi e interessi di mora, dati utili ai fini del controllo, individuazione dei soggetti autorizzati agli scambi di informazioni utili all’applicazione delle nuove modalità di addebito del canone RAI, eventuali misure tecniche. Quest’ultimo, diciamolo, è il provvedimento più importante, perché conterrà le modalità tecniche di riscossione da parte delle imprese elettriche. E’ effettivamente in ritardo: doveva arrivare entro il 15 febbraio, l’esecutivo nei giorni scorsi ha specificato che è in dirittura d’arrivo.

=> Canone RAI: scadenze, rate, sanzioni, rimborsi

Nel frattempo, Assoelettrica esplicita i dubbi che richiedono chiarimenti interpretativi. Innanzitutto, il comma 153 prevede il pagamento in dieci rate mensili, “addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate”. L’applicazione letterale rischia di generare equivoci, ad esempio nel caso di cambio fornitore. Viene proposto il seguente esempio: il cambio avviene a dicembre, con decorrenza febbraio. In questo caso, l’impresa fornitrice con cui si  concluso il contratto emetterà un’ultima fattura, a febbraio (successivamente alla data del passaggio): deve addebitare il canone oppure l’adempimento spetta alla nuova azienda elettrica?

Secondo Assoelettrica,

«per evitare doppie fatturazioni dello stesso rateo di canone e per semplificare eventuali scambi di informazioni tra operatori e clienti, deve essere chiarito che in questi casi il fornitore deve fatturare i ratei del canone scaduto solo se gli stessi sono scaduti nel periodo in cui il cliente era ancora del fornitore stesso».

Altro problema: non è chiaro cosa bisogna fare in caso di una nuova fornitura: se, ad esempio, un cliente attiva il contratto per l’elettricità in dicembre, bisogna addebitare in una volta sola tutte le rate dell’anno? Assoelettrica sottolinea che in questi casi l’impresa fornitrice non sa se, precedentemente, il contribuente aveva un’altra fornitura attraverso la quale ha già pagato delle mensilità ad un altro venditore, quindi ritiene che non si possa chiedere il pagamento dell’intero canone. Ma è un punto da chiarire.

Altra questione: in questo 2016, il canone si paga a partire da luglio (nella prima fattura, ci saranno tutte le rate da gennaio a luglio). Nel caso in cui un cliente abbia cambiato fornitore in maggio, come si comporta l’impresa elettrica? Addebita comunque tutte le rate da gennaio a luglio? Si chiede anche di capire che cosa significhi esattamente “prima fattura successiva al 1 luglio 2016” (è la formulazione contenuta nel comma 159 della legge): significa prima fattura emessa successivamente a questa data, o prima fattura cons cadenza di pagamento successiva a questa data?

Per quanta riguarda eventuali morosità del cliente, si chiede se l’azienda elettrica, nelle azioni di sollecito, debba occuparsi anche della quota relativa al canone RAI. Esiste anche la possibilità che il cliente paghi regolarmente l’energia ma non la quota relativa al canone: in questo caso Assoelettrica ritiene che l’impresa elettrica non possa occuparsi delle relative azioni di sollecito, ma semplicemente segnalare il dato al Fisco.

Il documento contiene infine una serie di domande tecniche, relative ai percorsi di fatturazione.

In ogni caso, la richiesta è quella di una risposta attraverso i decreti attuativi e di un confronto fra Ministeri interessati, AEEGSI (autorità garante), Agenzia delle Entrate, Acquirente Unico e associazioni degli operatori «per assicurare una funzionale e tempestiva  applicazione della disposizione, che ha significative implicazioni anche in ambito regolatorio».