Semplificazione al via per la registrazione dei contratti di locazione: entra in vigore il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (=> Scopri il nuovo Modello RLI per le locazioni). Il modulo unificato vale per differenti adempimenti fiscali legati alla registrazione telematica di affitti immobiliari, che però non potrà essere effettuata per stipula fra soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Il nuovo modello RLI (Registrazione Locazioni Immobiliari) è operativo dal 3 febbraio 2014, sostituisce interamente il vecchio modello 69 ed è utilizzabile per:
- richiedere la registrazione di contratti di locazione e di affitto di beni immobili;
- concedere proroghe e comunicare cessioni e risoluzioni dei contratti;
- comunicare i dati catastali degli immobili oggetto del contratto;
- esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca;
- presentare le denunce di contratti non registrati, contratti con canone superiore a quello registrato, comodati fittizi.
Il nuovo RLI deve essere presentato per via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. I soggetti non obbligati alla presentazione telematica del modello potranno presentarlo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Fra le principali semplificazioni spicca la possibilità di fare confluire in un modello unico i differenti adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare. La registrazione telematica semplificata, senza allegare al modello RLI la copia del testo contrattuale, potrà essere richiesta quando il numero dei locatori e dei conduttori nonché degli immobili e relative pertinenze non è superiore a tre e quando tutti gli immobili oggetto del contratto sono censiti con attribuzione di rendita. Non è possibile provvedere alla registrazione telematica semplificata quando la stipula avviene fra soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Come già accennato il modello RLI può essere utilizzato anche dai locatori per comunicare la revoca dell’opzione esercitata per il regime della cedolare secca. In tale ambito è bene ricordare che tale revoca dovrà essere comunicata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.