Il Redditometro non è mai retroattivo, essendo applicabile solo a partire dal periodo d’imposta 2009 indipendentemente che ci sia o meno maggior convenienza per il contribuente oggetto di accertamento fiscale: lo precisa la Corte di Cassazione con ordinanza 1772/2016. La Suprema Corte ha infatti spiegato che il principio del favor rei (secondo cui si applica la norma più favorevole al contribuente) vale solo in caso di sanzioni e non per regolare accertamenti esecutivi. Ad ogni modo, le norme transitorie sul passaggio al Redditometro escludono esplicitamente la retroattività.
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Nel caso in esame, l’accertamento riguardava il possesso di un’imbarcazione e le relative spese di mantenimento, non giustificate dal reddito del contribuente (anno 2006). Quest’ultimo lamentava la mancata applicazione degli indici di capacità contributiva previsti dal DL 78/2010 (il vecchio redditometro, modificato dal DM 24 dicembre 2012).
Come evidenziato dalla Corte, l’articolo 22 del DL 78/2010 prevede esplicitamente che le novità in tema di accertamento sintetico da redditometro abbiano:
«effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore [del decreto, ndr]».
Ovvero a partire dal 2009 (lo chiarisce, in tutte le circolari applicative, anche la stessa Agenzia delle Entrate).
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«Non sono in questione i principi sulla retroattività», perché gli indici di accertamento sintetico si applicano in rapporto al momento dell’accertamento. Non è in questione nemmeno «il principio del favor rei, predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie», non quando si tratta «di poteri di accertamento oppure della formazione della prova, che sono appunto i piani coinvolti dal redditometro».
«L’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, sopra trascritta, che essa stessa identifica la norma applicabile».
Traduzione: la legge sul Redditometro, che introduce sensibili novità in materia di accertamento sintetico (raffinate con successivo decreto 2012, in vigore per gli accertamenti a partire dall’anno fiscale 2011), prevede una norma transitoria che ne esclude la retroattività. La legge applicabile, quindi, in questi casi è quella relativa alle modalità di accertamento sintetico in vigore nel momento in cui l’azione di verifica fiscale è stata esercitata.