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TFR: imposta sostitutiva entro il 16 febbraio

di Barbara Weisz

9 Febbraio 2016 12:08

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Le imprese devono versare entro il 16 febbraio il saldo dell'imposta sostitutiva TFR 2015, con aliquota al 17%, tramite modello F24: calcolo, versamento, esclusioni, compensazione.

Per pagare l’imposta sostitutiva TFR, le aziende hanno tempo fino alla scadenza per il saldo del 16 febbraio. L’importo si calcola sulla rivalutazione del fondo in base alle quote accantonate fino al 31 dicembre 2014, applicando l’aliquota del 17% (aumentata nel 2015 rispetto alla precedente: 11%). Il calcolo è semplice: si sottrae all’imposta totale la somma pagata in acconto il 16 dicembre 2015 (che era pari al 90% del totale) e si versa la differenza. Il meccanismo di incremento, lo ricordiamo, prevede una rivalutazione dell’1,5% (tasso fisso), a cui si aggiunge una variabile pari al 75% dell’aumento dell’inflazione rispetto al dicembre dell’anno precedente.

=> Rivalutazione del TFR: aspetti contabili e fiscali

Esenzioni

Non sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva TFR i seguenti datori di lavoro:

  • imprese i cui dipendenti hanno aderito a forme di previdenza complementare: in questo caso, l’accantonamento del TFR confluisce interamente nei fondi pensione;
  • non sostituti di imposta: ad esempio, datori di lavoro di colf, badanti, bab sitter: in questi casi è il lavoratore a dover pagare l’imposta, in base alle somme percepite nel corso dell’anno, con aliquota al 20%;
  • imprese che si sono costituite nel 2015.

=> Calcolo del TFR: guida pratica

Casi particolari

Per quanto riguarda, invece, le imprese che hanno aperto nel 2014, nel caso in cui abbiano scelto di non versare l’acconto a dicembre, pagano l’intera tassa 2015 in sede di saldo.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, il codice tributo è “1713“, va indicato nella sezione “erario”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati“. E’ possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti tributari o contributivi, compreso quello derivante dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (in base all’articolo 3 della legge 662/1996). In quest’ultimo caso, il credito è utilizzabile fino all’azzeramento dell’imposta, senza che l’importo rilevi per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.