Infortunio in trasferta: rischi e indennizzi

di Noemi Ricci

Pubblicato 9 Febbraio 2016
Aggiornato 3 Febbraio 2017 12:01

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Estese agli infortuni occorsi in trasferta le tutele previste per quelli sul luogo di lavoro: le differenze con gli indennizzi previsti per gli incidenti in itinere.

Fa chiarezza sugli infortuni in missione e in trasferta la circolare emanata dal direttore generale INAIL, Giuseppe Lucibello. L’obiettivo è quello di dare una definizione uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale degli incidenti rientranti in questa casistica e indennizzati in quanto connotati da una situazione di cosiddetta costrittività organizzativa e considerati come avvenuti esclusivamente “in occasione di lavoro”.

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Trasferta VS in itinere

Gli infortuni che si verificano in trasferta o in missione non possono essere omologati a quelli che accadono nel tragitto tra casa e luogo del lavoro, o viceversa, ma devono essere invece considerati allo stesso modo di quelli che avvengono in occasione di lavoro. Questo significa che gli infortuni avvenuti in trasferta devono essere anche indennizzati come quelli occorsi sul luogo di lavoro. La principale differenza tra gli infortuni in itinere e quelli in trasferta è che ad essere indennizzati come quelli avvenuti sul luogo di lavoro sono anche gli incidenti avvenuti nel corso del tragitto dalla dimora temporanea occupata per motivi di lavoro, ovvero imposta dall’azienda ad esempio l’hotel, ed il luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa.

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“In occasione di lavoro”

Questo perché con la definizione di incidente occorso “in occasione di lavoro” si intendono l’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti specifici che espongono al rischio. La tutela prevista in caso di infortuni sul luogo del lavoro deve essere quindi estesa alle trasferte poiché tutto quello che avviene nel corso della missione – dall’inizio alla sua conclusione, ovvero da quando il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi fa rientro – deve ritenersi accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Fondamentalmente si assume che il lavoratore abbia alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale pernottare.

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Criteri di ragionevolezza

L’INAIL chiarisce poi che non può essere classificato come indennizzabile qualsiasi incidente occorso in missione o trasferta: devono essere rispettati i criteri di ragionevolezza che dipendono dall’analisi di ogni singola situazione. L’incidente non può essere indennizzato come uno occorso sul luogo di lavoro nel caso in cui questo si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo, ovvero riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa. Ad esempio la scelta di un luogo di ristorazione eccessivamente lontano dall’hotel, nonostante la disponibilità di ristoranti vicini alla sede della missione o all’albergo, viene considerata come un’esposizione al rischio derivante dalle scelte personali del lavoratore che non possono trovare giustificazione con lo svolgimento della mansione professionale.

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