Il lavoratore che percepisce la NASpI e contemporaneamente buoni lavoro inferiori a 3mila euro annui, può cumulare i due redditi (NASpI e lavoro accessorio) e non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione all’INPS: se però i compensi da lavoro accessorio sono superiori al limite sopra indicato, la comunicazione deve essere resa prima che il superamento avvenga, in caso contrario si perde il diritto alla NASpI. La precisazione è contenuta nel messaggio 494/2016 dell’INPS, che fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 81/2015 (la Riforma Contratti del Jobs Act), con l’obiettivo, si legge, «di superare incertezze rappresentate sia dalle strutture territoriali sia dall’utenza».
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La norma del Jobs Act prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, «in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3mila euro di compenso per anno civile», da «percettori di prestazione integrative del salario o di sostegno al reddito». L’INPS «provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
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Quindi, sottolinea l’INPS, la NASpI (nuova assicurazione per l’impiego, l’ammortizzatore sociale introdotto dal Jobs Act in sostituzione dell’ASpI), e le prestazioni integrative del salario, «sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite di 3mila euro», tetto che annualmente si rivaluta in base all’inflazione. Se invece i compensi da lavoro accessorio superano i 3mila euro, si applica «la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione».
Le istruzioni operative sugli adempimenti necessari per la norma sulla cumulabilità NASpI e lavoro accessorio sono contenute nella circolare INPS 142 del 2015, che al punto 9.2, quinto capoverso, prevede:
«Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare entro un mese rispettivamnte dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività».
Questa indicazione va interpretata nel seguente modo: se i compensi da lavoro accessorio restano nei limiti di 3mila euro l’anno, il lavoratore non deve comunicare nulla. Se invece il compenso supera questa cifra, il lavoratore non può aspettare che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3mila euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, ma deve effettuare la comunicazione prima che questa avvenga, e precisamente nei termini sopra indicati: entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, oppure nel caso in cui l’attività sia iniziata prima della NASpI, entro un mese dalla domanda di sussidio. Se queste tempistiche non vengono rispettate, il lavoratore perde il diritto alla NASpI. (Fonte: INPS)