Gli impianti fotovoltaici, sotto l’aspetto fiscale, sono considerati beni mobili o immobili? Già dal 2010 abbiamo cercato di dare una risposta prendendo spunto dalla circolare 46/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione 3/T del 2008 dell’Agenzia del Territorio (=> Leggi l’articolo Impianti fotovoltaici visti dal Fisco). In particolare è stato considerato bene mobile l'impianto fotovoltaico non ancorato o comunque parzialmente integrato ad un immobile mentre eredita le caratteristiche dell'immobile qualora risulta essere saldamente e indissolubilmente ancorato. Questa la soluzione del 2010 ma la circolare 36/E dello scorso 19 dicembre cambia le regole e sostiene che per il fotovoltaico occorre seguire il catasto.
L’Agenzia delle Entrate cambia idea in merito alla classificazione degli impianti fotovoltaici. Occorre, infatti, rifarsi alla circolare 36/E del 19 dicembre 2013 secondo la quale, per classificare un impianto fotovoltaico quale bene mobile o immobile è necessario tenere conto della loro rilevanza catastale.
In particolare, gli impianti fotovoltaici si considerano immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10 in quanto, in base alle regole catastali, essi rappresentano degli opifici. Sono immobili anche gli impianti posizionati sui tetti dei fabbricati qualora gli stessi impianti ne integrino il valore ovvero la redditività ordinaria in misura superiore al 15%.
Sono, invece, mobili gli impianti fotovoltaici che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- potenza nominale non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto medesimo;
- potenza complessiva non superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto anche se i pannelli sono ancorati al terreno;
- per gli impianti ubicati a terra, il volume relativo all’intera aerea destinata all’intervento sia inferiore a 150 metri cubi considerando come base tutta la superficie comprensiva degli spazi liberi mentre l’altezza si assume in base all’asse orizzontale mediana dei pannelli.
Esemplificando, l’Agenzia delle Entrate considera beni immobili gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita quando la potenza eccede i limiti del consumo privato.
Gli impianti fotovoltaici considerati beni immobili, se sono ancorati a terra devono essere ammortizzati con aliquota del 4%; se, invece, sono integrati con il fabbricato seguono la percentuale di ammortamento del fabbricato.