I decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, pubblicati in GU Serie Generale n. 17/2016 ed emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, hanno dato il via ad una depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e di previdenza sociale, trasformandoli in illeciti amministrativi. Questo significa che alcuni reati penali sono stati trasformati in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, punibili con sanzioni pecuniarie.
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Reati depenalizzati
Tra le ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria che vengono depenalizzate rientrano:
- le omesse ritenute previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro a titolo di sostituti d’imposta, entro il limite di 10 mila euro;
- l’abusivismo nel mercato del lavoro;
- le violazioni del collocamento obbligatorio dei massaggiatori e fisioterapisti non vedenti;
- le discriminazioni di genere;
- la somministrazione di lavoro abusiva;
- l’utilizzazione illecita;
- l’appalto e il distacco illeciti;
- le dichiarazioni false o gli atti fraudolenti volti ad ottenere prestazioni previdenziali;
- l’illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori
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Effetti depenalizzazione
Il decreto legislativo n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, disciplina gli effetti di tale depenalizzazione, individuando le sanzioni da applicare ai reati già accertati e oggetto di procedimento penale, oltre ad indicare le modalità applicative delle nuove sanzioni amministrative. La depenalizzazione si applica anche agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, se il procedimento penale non è ancora stato definito con sentenza o con decreto irrevocabili.
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In particolare la depenalizzazione riguarderà tutti gli illeciti sanzionati con multa o ammenda, eccetto le fattispecie relative a salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, ambiente e territorio, armi, gioco d’azzardo, elezioni e finanziamento ai partiti. Vengono inoltre abrogati alcuni reati e vengono introdotti illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.
Illeciti amministrativi
Per quanto riguarda la trasformazione dei reati penali in illeciti amministrativi, le nuove sanzioni saranno:
- da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi;
- da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno;
- da 10mila a 50mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.
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Reati e illeciti civili
Per quanto riguarda la trasformazione dei reati penali in illeciti civili viene lasciata alla vittima la facoltà di poter decidere se se agire o meno contro il soggetto responsabile, non essendo più prevista l’attivazione da parte della Procura della Repubblica:
- nel caso in cui il colpevole venga condannato lo Stato potrà applicare una sanzione civile;
- nel caso in cui la vittima decida di non agire, il fatto resterà impunito ed il soggetto responsabile non sarà tenuto a versare nulla.
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