Salgono le aliquote contributive da versare alla Gestione Separata per collaboratori e figure assimilate senza Partita IVA e per coloro che sono iscritti anche ad altre forme previdenziali, mentre non scatta nessun aumento per gli autonomi a Partita IVA: tutte le aliquote INPS 2016 dovute dalle varie categorie di lavoratori che versano i contributi alla gestione separata sono contenute nella circolare dell’istituto di previdenza 13/2016. Vediamo tutto.
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I più penalizzati dalle aliquote INPS 2016 sono i lavoratori parasubordinati senza partita IVA, per i quali l’aliquota sale al 31,72% (31% + aliquota aggiuntiva 0,72%), un punto percentuale in più rispetto al 30,72% versato nel 2015. La normativa di riferimento è l’articolo 2, comma 57, della legge 92/2012, che prevede incrementi analoghi anche per i prossimi anni: l’aliquota per questa categoria di lavoratori salirà al 32,72% nel 2017 e al 33,72% nel 2018.
Se il lavoratore è iscritto anche a un’altra forma previdenziale oppure è un pensionato, l’aliquota sale in misura inferiore, portandosi al 24% (dal 23,5% del 2015). Attenzione: l’aliquota del 24% si applica a tutti i lavoratori autonomi iscritti ad alla gestione o pensionati, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la Partita IVA. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 1, comma 491, della legge 147/2013, (Legge di Stabilità`2014), che ha modificato le precedenti normative portando l’aliquota al 24%.
Gli autonomi a Partita IVA, invece, continueranno nel 2016 a versare il 27,72% già previsto negli anni scorsi, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 203, della Legge di Stabilità 2016 (208/2015). L’anno prossimo, però, scatterà un aumento di due punti, portando quindi il prelievo contributivo al 29,72%, e nel 2018 scatta l’equiparazione con i collaboratori senza partita IVA, con aliquota al 33,72%.
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Come è noto, il contributo alla Gestione Separata è per due terzi a carico dell’azienda e per un terzo a carico del collaboratore. Nel caso dei collaboratori parasubordinati, il versamento è comunque effettuato dal datore di lavoro, entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico. I liberi professionisti invece versano autonomamente il contributo, sempre utilizzando il modello F24, in sede di versamento delle imposte sui redditi.
Attenzione: in base all’articolo 51 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente: quindi, nel caso dei collaboratori, a queste somme si applica ancora l’aliquota 2015, pari al 30,72%.
Massimale e minimale restano invariati: il massimale 2016 è pari a 100mila 324 euro (quindi l’aliquota si applica fino al raggiungimento di questo tetto), mentre il minimale è di 15mila 548 euro. Di conseguenza, ecco il contributo minimo annuo per le varie categorie di lavoratori autonomi:
- aliquota al 24%: contributo minimo 3mila 731,52;
- aliquota al 27,72%: contributo minimo 4mila 309,91;
- aliquota al 31,72%: contributo minimo 4mila 931,83.
Infine, c’è una novità tecnica che riguarda il flusso Uniemens: per recepire le novità del Jobs Act (che dal 2015 abolisce i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), per individuare i contratti di collaborazione stipulati dal 1° luglio 2015 è stato individuato un nuovo codice “Tipo rapporto“, con le seguenti caratteristiche: tipo rapporto “18“, descrizione “Collaborazioni Coordinate e Continuative, decreto legislativo 81/2015 articolo 52 (Job Act)“.
Fonte: circolare INPS 13/2016