Cambia volto il congedo straordinario grazie ad una recente sentenza che ha ampliato la platea di beneficiari. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 42 comma 5 del dlgs 151/2001, estendendo il congedo a parenti e affini entro il terzo grado, conviventi della persona con grave difficoltà .
Definizione di congedo straordinario
L'articolo 42 del dlgs 151/2001 riconosce un congedo straordinario, fino ad un massimo di due anni nell'arco della propria vita lavorativa, al lavoratore con persone disabili da assistere. Il limite dei due anni è riferito per singolo soggetto, portatore di handicap grave, da assistere. Il lavoratore, durante il periodo di fruizione del congedo, ha diritto all'indennità pari all'ultima retribuzione e alla copertura da contribuzione figurativa.
Beneficiari del congedo straordinario
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti, nello specifico – alla luce della sentenza n. 203/2013 – ai familiari ovvero affini entro il terzo grado conviventi del disabile.
Il congedo parentale non spetta ai lavoratori domestici, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori agricoli giornalieri, ai lavoratori con contratto part time verticale e ai lavoratori in pausa contrattuale.
Requisiti per beneficiare del congedo straordinario
Ai fini della sussistenza del diritto al congedo straordinario occorre che sussista la condizione di handicap grave accertata dalle competenti Asl mediante commissioni mediche.
Per ottenere il congedo è necessario che il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura ospedaliera o simili, pubbliche o private, eccetto i casi in cui i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza.
Obblighi del lavoratore in congedo straordinario
Durante la fruizione del congedo straordinario è fatto divieto al lavoratore di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.