Un’impresa che assume a tempo indeterminato un lavoratore precedentemente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo o come Partita IVA, in seguito ad accertamento fiscale, non ha diritto all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e prorogato (al 40%) dalla manovra 2016: la precisazione sulle assunzioni agevolate arriva dal Ministero del Lavoro con l’interpello 2/2016 dello scorso 20 gennaio, in risposta a specifico quesito dei Consulenti del Lavoro.
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Il testo della norma (comma 118, articolo unico, legge 190/2014), prevede requisti anche relativi al rapporto fra lavoratore e azienda nei mesi precedenti l’assunzione, che in effetti non escludono la possibile applicazione dell’esonero al caso di trasformazione di un precedente contratto di collaborazione. Però, prosegue il Ministero, in base al comma 1175, articolo 1, legge 296/2006, per utilizzare qualsiasi beneficio normativo o contributivo l’impresa deve essere in regola con il DURC (il documento unico di regolarità contributiva) e rispettare accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, nonché tutti gli altri obblighi di legge. Quindi, lo sgravio contributivo può essere riconosciuto solo se vengono:
«rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale».
Questo, indipendentemente dal fatto che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge di Stabilità.
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Nel caso in esame, la richiesta riguarda la possibilità di utilizzare il beneficio fiscale in relazione ad assunzioni di Partite IVA effettuate in seguito a controllo ispettivo. Evidentemente, quindi, non venivano rispettativi gli obblighi di legge in materia di rapporti di lavoro. L’interpello evidenzia come la legge abbia l’obiettivo di
«sollecitare l’assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma».
In pratica, non c’è impedimento a utilizzare l’agevolazione nel caso di trasformazione spontanea di un contratto di collaborazione in tempo indeterminato, mentre se c’è stato un controllo ispettivo che ha obbligato l’impresa, il caso è diverso, e l’incentivo non spetta. Anche perché, in caso contrario, la «concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse disposizioni di legge».
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Fra l’altro, il decreto di riforma contratti attuativo del Jobs Act (dlgs 81/2015), prevede con l’articolo 54 uno specifico incentivo per i datori di lavoro che regolarizzano precedenti rapporti di collaborazione, che consiste nell’estinzione di «illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione». In pratica, il legislatore ha «escluso la possibilità di avvantaggiarsi dell’estinzione degli illeciti qualora sia già iniziato un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addiritttura dopo la definizione dello stesso accertamento».