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Fatturazione elettronica tra privati: meno agevolazioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Gennaio 2016
Aggiornato 26 Ottobre 2018 11:46

Fatturazione elettronica tra privati: le modifiche, meno vantaggiose, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 agli incentivi per chi ricorre a questo tipo di contabilità.

La Legge di Stabilità 2016, tra le varie novità, ha comportato anche una rimodulazione degli incentivi destinati all’utilizzo della fatturazione elettronica tra privati. Il decreto attuativo della fatturazione elettronica incentivava il ricorso a questa tipologia di contabilità tra imprese e professionisti con misure di semplificazione e benefici fiscali, quali una serie di esenzioni dagli obblighi di comunicazione relativi a operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), contratti di leasing e operazioni con Paesi black list, rimborsi IVA più veloci (in tre mesi), semplificazioni nei controlli fiscali, niente scontrino fiscale, riduzione di un anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni).

=> Fatture elettroniche fra privati: le agevolazioni fiscali

L’obiettivo di questi incentivi è chiaramente quello di  combattere l’evasione fiscale, migliorando la tracciabilità delle operazioni, potenziando il ricorso alla fatturazione elettronica anche nel privato, dopo che le fatture elettroniche sono diventate obbligatorie nel settore pubblico. Ora, però, la Legge di Stabilità 2016 ha riportato a 4 gli anni entro i quali il Fisco può procedere all’accertamento, rendendo così la fatturazione elettronica tra privati un po’ meno vantaggiosa.

=> Fatturazione elettronica tra privati: è legge

Calendario

Riportiamo brevemente il calendario di attuazione del decreto sulla fatturazione elettronica tra imprese, che ricordiamo non essere obbligatoria, ma fiscalmente agevolata:

  • dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un  servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;
  • dal 1° gennaio 2017 (art.1, comma 2, Dlgs. n.127/15) è previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze metta a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio (SDI) di cui all’art. 1, commi 211 e 212, l.n.244/2007, gestito dalla Agenzia delle Entrate.