I lavoratori italiani distaccati per un certo periodo di tempo in uno o più Stati UE devono ottenere il certificato di legislazione applicabile. La normativa comunitaria prevede infatti che i lavoratori distaccati nel territorio UE debbano essere soggetti a un’unica legislazione in materia di sicurezza sociale. Il distacco consente di lavorare all’estero restando assoggettati alla legislazione dello Stato di provenienza per l’intera durata del soggiorno. Il lavoratore mantiene la posizione previdenziale, assicurativa e fiscale italiana, anche ai fini del calcolo pensione. Il datore di lavoro continua a versare i contributi in Italia, e non è tenuto a versarli allo Stato UE in cui invia il dipendente.
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Requisiti: il datore di lavoro deve esercitare abitualmente l’attività nello Stato di invio, la durata del distacco non può essere superiore a 24 mesi, il lavoratore non può essere inviato in sostituzione di un collega che abbia terminato il periodo massimo di distacco.
Domanda
Moduli di domanda e relative istruzioni sono disponibili in allegato al Messaggio INPS 218/2016. Se il lavoratore è un dipendente, a dover presentare domanda è l’azienda o il delegato del datore di lavoro alla gestione delle posizioni contributive (rappresentante legale o consulente del lavoro). In questo caso, il modello va inviato all’INPS per via telematica: bisogna accedere ai servizi online dell’istituto di previdenza utilizzando il PIN nella sezione “Aziende, consulenti e professionisti“, eseguendo il percorso “contatti“, oggetto “certificazioni di distacco“.
Le altre tipologie di lavoratori e il professionista possono invece compilare autonomamente il modulo, inviando la richiesta tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle strutture territoriali INPS competenti, o anche recandosi fisicamente agli sportelli.
Domanda
Nella prima pagina si specifica inquadramento e attività per cui si richiede il certificato, scegliendo fra le opzioni:
- dipendente pubblico distaccato (Art.11 par.3/b);
- personale di volo e di cabina (Art.11 par.5);
- lavoratore subordinato distaccato (Art.12 par.1);
- lavoratore autonomo distaccato (Art.12 par.2);
- lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.1);
- lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.2);
- lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.3);
- dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (Art.13 par.4).