I liberi professionisti devono versare i contributi alla propria Cassa di previdenza in riferimento ai proventi di tutte le attività svolte, anche quando non “tipiche” ma comunque connesse al lavoro professionale strettamente intesa (cfr. Cassazione, sentenza n. 24303/2015).
L’obbligo scatta qualora ci sia un legame di riconducibilità tra le attività svolte, anche se non tra quelle espressamente menzionate dalla tariffa professionale, anche se di per loro di natura non professionale.
Il concetto di “esercizio della professione” deve comprendere – oltre che l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali e riservate agli iscritti negli appositi albi – anche quelle atipiche che presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche e professionali.