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Istanze CIGO, la procedura INPS

di Chiara Basciano

Pubblicato 22 Gennaio 2016
Aggiornato 1 Febbraio 2016 10:54

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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), i chiarimenti INPS sulla nuova procedura e le istruzioni per individuare correttamente le sedi competenti.

Con la circolare n.7/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie e ricorda che dal 1° gennaio 2016 l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) spetta ai Direttore della Sede INPS territorialmente competente (vedi anche la circolare INPS n. 197/2015). Dunque, secondo quanto disposto dalla nuova disciplina (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148), le domande di CIGO dovranno essere inviate alle Strutture territoriali INPS competenti in base alla localizzazione dell’unità produttiva per cui il trattamento salariale è richiesto.

=> CIGS: cosa cambia con il Jobs Act

Per un’esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti è utile ricordare che:

  • il concetto di “unità produttiva” è legato al requisito della autonomia organizzativa;
  • nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva” è richiesta la costituzione e il mantenimento degli stessi in esecuzione di un contratto d’appalto, in più i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi.

Sedi INPS territorialmente competenti

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

  1. se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
  2. se l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Nel caso in cui l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva;
  3. se il Cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

=> Integrazione salariale: guida completa INPS

L’Istituto precisa che la nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina e che le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa.

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