Con la circolare n. 8/2016, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito al prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata alla pensione anticipata, come previsto dall’art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Fornendo chiarimenti su come applicare tale opzione inserita nella Legge di Stabilità 2016 per questa particolare tipologia di lavoratori del settore Editoria, l’Istituto pone particolare riguardo ai destinatari della norma e al termine di presentazione delle domande.
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Destinatari
Rientrano nell’applicazione della norma, i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla tale data. A tali lavoratori si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013: i destinatari della norma hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di trentacinque.
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Scadenza domande
Per accedere al prepensionamento, i dipendenti poligrafici di aziende editoriali dovranno presentare domanda entro 60 giorni:
- dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo;
- dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni ( cfr. punto 5 della circolare n. 107 del 2002).
L’INPS precisa tuttavia che:
“Tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in esame, nel caso in cui a tale ultima data il termine di 60 gg. di cui sopra risulti essere scaduto, gli interessati possono presentare domanda di prepensionamento ai sensi della predetta norma entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero, entro e non oltre il 1° marzo 2016”.
Successivamente l’INPS pubblicherà una nuova circolare con i chiarimenti sul monitoraggio delle domande di pensionamento e la decorrenza dei trattamenti pensionistici.
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