Perché le spese di rappresentanza e pubblicità sostenute da professionisti e imprenditori possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto. Tuttavia, secondo una interessante interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (sentenza n. 722/2015), i costi pubblicitari sostenuti dal contribuente si considerano sempre inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle norme tributarie.
=> Deducibilità spese: necessaria documentazione
Normativa
Secondo quanto previsto dal decreto attuativo del D.M. 19 ottobre 2008, all’art. 1, co. 1, si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.
=> Spese di rappresentanza e pubblicità: guida
Interpretazione soft
Il caso esaminato dalla Commissione riguardava un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad IRPEF ed IVA detratte dalle spese promozionali effettuate dal contribuente, ritenendole prive del requisito dell’inerenza ed economicamente ingiustificate. Di diversa opinione la CTP, per la quale la libertà imprenditoriale non può essere contestata, dunque le spese vanno considerate inerenti, a meno che la condotta del contribuente non risulti elusiva di norme tributarie.