Spese rappresentanza e pubblicità sempre detraibli

di Francesca Vinciarelli

3 Febbraio 2017 09:39

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Spese di rappresentanza e pubblicità di professionisti e imprenditori sempre inerenti e quindi deducibili, a meno di comportamenti elusivi: prevale la libertà imprenditoriale.

Perché le spese di rappresentanza e pubblicità sostenute da professionisti e imprenditori possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto. Tuttavia, secondo una interessante interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (sentenza n. 722/2015), i costi pubblicitari sostenuti dal contribuente si considerano sempre inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle norme tributarie.

=> Deducibilità spese: necessaria documentazione

Normativa

Secondo quanto previsto dal decreto attuativo del D.M. 19 ottobre 2008, all’art. 1, co. 1, si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.

=> Spese di rappresentanza e pubblicità: guida

Interpretazione soft

Il caso esaminato dalla Commissione riguardava un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad IRPEF ed IVA detratte dalle spese promozionali effettuate dal contribuente, ritenendole prive del requisito dell’inerenza ed economicamente ingiustificate. Di diversa opinione la CTP, per la quale la libertà imprenditoriale non può essere contestata, dunque le spese vanno considerate inerenti, a meno che la condotta del contribuente non risulti elusiva di norme tributarie.