Debutta nel 2016 il canone RAI in bolletta elettrica e, così come avveniva prima della riforma, è possibile dichiarare sotto propria responsabilità penale di non detenere alcun apparecchio che implichi l’obbligo di versamento dell’imposta. Vediamo dunque quali sono le apparecchiature per le quali è richiesto il pagamento del canone RAI.
=> Canone speciale RAI: norme 2016 per le aziende
Apparecchi tassati
Sono soggetti a canone RAI gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo (sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).
A precisare cosa si intenda per apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente (RDL 246/1938) è stato il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le Comunicazioni: si tratta di tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Dunque è assoggettabile a canone RAI anche un apparecchio al quale venga rimosso il sintonizzatore di cui era originariamente munito.
=> Canone RAI 2016: cosa cambia
Il pagamento è obbligatorio anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato ad uso diverso dalla visione della TV, ad esempio per la trasmissione interna di nastri preregistrati (videocassette, DVD…) o come terminale o monitor per videogiochi. Tale utilizzo, infatti, non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone TV.
=> Canone RAI 2016: domande e risposte
Ricordiamo che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Apparecchi esenti
Non si paga il canone RAI in caso di personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), anche nel caso in cui consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, purché non lo facciano attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. Inoltre, non va pagato il canone TV in caso di detenzione esclusiva di apparecchi radio.
=> Canone RAI in bolletta: il modulo di esenzione
Tabella riassuntiva
Nella nota dell’Agenzia delle Entrate è presente un elenco delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali:
Apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione | Apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione | Apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione |
Ricevitori TV fissi; Ricevitori TV portatili; Ricevitori TV per mezzi mobili; Ricevitori radio fissi; Ricevitori radio portatili; Ricevitori radio per mezzi mobili; Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H); Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata). |
Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; Decoder per la TV digitale terrestre; Ricevitore radio/TV satellitare; Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV). |
PC senza sintonizzatore TV, monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni. |
Fonte: Agenzia delle Entrate.