L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è obbligatoria ed è gestita esclusivamente dall’Inail. Il rapporto assicurativo si costituisce nel momento in cui ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dal Dpr 1124/1965. I lavoratori, pertanto, hanno diritto alle prestazioni Inail anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di pagamento previsti dalla normativa. Questo principio non si applica per i lavoratori autonomi se alla data dell’evento lesivo risultano non assicurati o non in regola con il pagamento del premio assicurativo.
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Le prestazioni erogate dall’Inail garantiscono i soggetti assicurati nei casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro se da ciò è derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, temporanea o assoluta, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’Inail, entro due giorni, la denuncia di infortunio. Non c’è obbligo se dal certificato medico risulta una prognosi guaribile in tre giorni oltre quello dell’evento. L’evento che causa l’infortunio sul lavoro determina tre differenti responsabilità : penale, civile e amministrativa.
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Responsabilità penale
Se l’infortunio determina la morte del lavoratore e risulta legato ad una violazione delle norme per la prevenzione, è prevista la reclusione da due a sei anni. Nel caso di morte di più persone ovvero di una o più persone con lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza superare i 15 anni. In caso di lesione grave la pena è la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 euro a 2.000 euro. In caso di lesioni gravissime la reclusione è da uno a tre anni. In caso di lesioni di più persone è prevista la sanzione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ma la reclusione non può superare i 5 anni.
Responsabilità civile
Il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile a garantire il diritto dei lavoratori ad operare in ambiente esente da rischi. Deve, pertanto, osservare pedissequamente ogni disposizione normativa. In ogni caso, sul datore di lavoro non può gravare l’obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile. E’ necessario, infatti, che l’evento sia riferibile a colpa del datore di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro ha adottato ogni utile provvedimento ma il lavoratore ha messo in pratica un comportamento imprudente questi ha diritto alle prestazioni Inail ma non al risarcimento del danno.
Responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa di un ente si ha nei seguenti casi:
- l’ente ha carattere non territoriale, non pubblico e non di rilievo costituzionale;
- sussiste un rapporto qualificato dell’autore del reato con l’ente;
- il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
è stato commesso un reato il cui titolo sia ritenuto espressamente e tassativamente idoneo a fondare responsabilità dell’ente;