Avvisi di accertamento e scissione effetti notifica

di Chiara Basciano

Pubblicato 15 Gennaio 2016
Aggiornato 1 Febbraio 2016 10:54

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La sentenza della Corte di Cassazione che contiene precisazioni in tema di termini di notifica e di scissione degli effetti della notifica in caso di mancato recapito dell'avviso di accertamento.

Si è pronuncia in tema di termini di notifica la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26088/2015, chiarendo che nel caso la notifica avvenga attraverso il servizio postale e l’atto non possa essere materialmente recapitato, la notifica deve essere considerata eseguita trascorsi dieci giorni dalla data successivo alla ricezione della raccomandata che informa l’interessato dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale competente. Il principio di scissione degli effetti della notifica, non fa slittare tale termine.

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Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto da un contribuente contro la precedente sentenza della Ctp, che aveva dichiarato inammissibili per tardività cinque ricorsi contro avvisi di accertamento ICI notificati da un Comune. I ricorsi erano stati presentati a distanza di mesi rispetto alla data in cui gli accertamenti erano stati notificati, quindi ben oltre il termine decadenziale di “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto” previsto dall’articolo 21, comma 1, del Dlgs 546/1992.

Principio di scissione degli effetti della notifica

Presentando ricorso in Cassazione, il contribuente invocava l’applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica, ovvero la loro differente decorrenza degli effetti della notifica, secondo la quale bisogna tenere conto del diverso momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario. Sulla base di questo principio l’impugnazione doveva essere considerata tempestiva, visto che, considerando la data effettiva in cui l’atto era stato ritirato presso l’ufficio postale di giacenza, il ricorso era stato presentato entro i termini.

 Notifica via posta

A prevedere la possibilità di inoltrare la notifica mediante il mezzo postale è la legge 890/1982, la quale all’articolo 8 prevede che nel caso in cui l’agente postale non possa materialmente recapitare l’atto – per temporanea assenza di questi o per mancanza, inidoneità, assenza delle altre persone che la legge abilita alla ricezione per conto dell’interessato – lo stesso giorno del mancato recapito, il piego venga depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna.

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La norma prevede inoltre che contestualmente, venga data notizia al destinatario del tentativo di notifica e del deposito in parola, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione della data di deposito, dell’indirizzo dell’ufficio postale presso cui l’atto è in giacenza e l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro entro sei mesi, con l’avvertimento che “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito” e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. Dunque, sempre secondo la stessa norma, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della Cad, oppure “dalla data di ritiro del piego, se anteriore”.

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Sentenza

Secondo la Corte, il principio della scissione temporale degli effetti della notifica non consente di spostare il termine per il destinatario oltre il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata che informa l’interessato dell’avvenuto deposito. Per questo la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, precisando che:

“È inesatto sostenere che, in esito al principio di scissione soggettiva, il momento di perfezionamento della notificazione eseguita per posta sia sempre correlato, quanto al destinatario, alla materiale consegna dell’atto. Ciò accade nei casi in cui la materiale consegna (id est, propriamente, il ritiro) 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale sia anteriore ai dieci giorni. Non anche invece nei casi in cui l’atto sia notificato per compiuta giacenza e il ritiro sia avvenuto dopo il decorso del termine detto dalla spedizione della raccomandata informativa, giacché la notifica si ha giustappunto per eseguita “in ogni caso”, quanto al destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di quella raccomandata”.

 Fonte: Sentenza della Cassazione.