In tema di appalti è in arrivo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), una standardizzazione delle procedure con cui le imprese dovranno dichiarare requisiti e assenza di cause di esclusione dalle gare. La Commissione UE con il Regolamento 7/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016, ha adottato il modello di formulario relativo al Documento Unico Europeo per le procedure di appalto cui i Paesi Membri dovranno attenersi.
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In Italia sono in corso di recepimento, con il disegno di legge sulla riforma degli appalti, le tre direttive che revisionano il settore degli appalti e delle concessioni, pubblicate il 28 marzo 2014 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94/65:
- direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali);
- direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari;
- direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
Documento di Gara Unico Europeo
Il DGUE è un’auto-dichiarazione con la quale l’operatore economico fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Si tratta di un’importante iniziativa in ottica di semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure di appalto: l’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici e le PMI, che finora dovevano adempiere a numerosi oneri amministrativi tra i quali la produzione di un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Grazie al DGUE la Commissione stima che l’onere amministrativo per le imprese sarà ridotto oltre l’80%.
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Ora l’articolo 59 della direttiva “settori ordinari” prevede che:
“Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
- soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;
- se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65”.
Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. Il DGUE elettronico potrà essere predisposto utilizzando le piattaforme gratuite che saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea. Le versioni telematica e cartacea coesisteranno fino al 18 aprile 2018.
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Per maggiori informazioni consultare il testo integrale e modello di Documento di Gara Unico Europeo.