Ecco come richiedere il bonus arbitrati 2016, ovvero il credito d’imposta sui compensi all’avvocato o agli arbitri di un procedimento di negoziazione assistita concluso con successo: le istruzioni sono contenute nel decreto del ministero della Giustizia dello scorso 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2016, applicativo del Dl 83/2015. Si tratta di un’agevolazione fiscale che è stata resa strutturale dalla Legge di Stabilità 2016, che spetta a coloro che hanno pagato compensi a professionisti per un arbitrato concluso con successo: il ministero ha messo a punto un apposito modulo di richiesta, disponibile sul sito dallo scorso 10 gennaio 2016, la domanda va inviata entro l’11 febbraio.
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Il bonus arbitrati
Il credito d’imposta è commisurato alla parcella del professionista, fino a un massimo di 250 euro. Viene riconosciuto fino a concorrenza delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per il 2016. Il contribuente lo indica in dichiarazione dei redditi e può utilizzarlo in compensazione. Va utilizzato il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
La domanda
Il modulo di richiesta si trova nella sezione del sito del ministero della Giustizia dedicata a “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n.132 del 2014“. Va inviato, esclusivamente via internet, entro l’11 febbraio 2016. Alla domanda vanno allegati:
- copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento e copia per immagine del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della fattura rilasciata dal professionista;
- copia di quietanza, bonifico, assegno o altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno 2015;
- copia del documento d’identità.
Attenzione: in caso di più negoziati o procedure per cui si chiede il bonus 2016, bisogna compilare un diverso modulo per ogni richiesta. Entro il 30 aprile 2016, il ministero della Giustizia comunica al richiedente l’importo del bonus arbitrati spettante.
Ci sono una serie di procedure previste per gli Ordini Forensi, che devono comunicare al ministero gli accordi di negoziazione. Il credito d’imposta viene revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti, o i caso di documentazione non veritiera o incompleta.