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Incarichi ai pensionati: regole, limiti, eccezioni

di Francesca Pietroforte

8 Gennaio 2016 09:34

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Divieto di conferimento di incarichi ai pensionati nella PA: il Ministero della Funzione Pubblica chiarisce ambiti di applicazione e limiti della normativa.

In seguito alle richieste di chiarimento sul divieto di conferire incarichi ai pensionati nella Pubblica Amministrazione, la circolare ministeriale n. 4/2015 specifica regole, destinatari e casi particolari, restringendo l’applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo agli incarichi dirigenziali e direttivi.

  • gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a dipendenti collocati in quiescenza (circolare n. 6/2014) che hanno compiuto 65 anni.
  • gli incarichi direttivi (escluso direttore scientifico) possono essere conferiti anche oltre 65 anni, purché gratuiti e fino a un anno (articolo 5, comma 9, del dl 95/2012).

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Destinatari

Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’ISTAT: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle Camere di Commercio. Per incarichi dirigenziali e direttivi e per cariche in enti, il divieto comprende anche enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni, così come fondazioni controllate anche se non comprese nei suddetti elenchi.

Esclusioni

In assenza del requisito del controllo il divieto non opera nei confronti di nomine a incarichi e cariche in enti o società, né nei confronti delle nomine in organizzazioni e associazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali che, in ragione delle loro caratteristiche di autonomia o indipendenza, non siano sottoposte al controllo di queste ultime. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per cariche in organi di governo di enti e amministrazioni controllate, detto limite non è più operante ferma restando la gratuità per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2015, ovvero dal 28 agosto 2015: quelli conferiti prima mantengono efficacia fino a naturale scadenza ma possono essere revocati e riconferiti per una durata superiore.

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Niente limiti

  • Collaborazioni gratuite con limite annuale per incarichi dirigenziali e direttivi, anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento a nuovo titolare dell’incarico o carica;
  • Direzioni musicali, di coro o di corpo di ballo;
  • Docenze anche per alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • Nomine di componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi quelli garanti istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del dlgs n. 517 del 1999;
  • Incarichi in organi consultivi, come quelli collegiali delle istituzioni scolastiche. 

Per approfondimenti: Ministero PA, circolare n. 4/2015.