La Legge di Stabilità 2016 torna indietro rispetto al Jobs Act in materia di contratti di solidarietà difensivi, rendendoli possibili ancora per due anni: la riforma del Lavoro aveva disposto l’abrogazione di questo tipo di ammortizzatore sociale a partire dal prossimo luglio 2016, mentre la manovra li rifinanzia fino al 2018. Si tratta di una norma inserita nel corso dell’iter alla Camera, che va a modificare il decreto 148/2015 attuativo del Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
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La disposizione riguarda i contratti di solidarietà difensiva di tipo B, ovvero quelli applicati nelle imprese artigiane e in quelle che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione. Questi contratti prevedono il diritto a un contributo pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, di cui la metà a favore del lavoratore e la restante parte per il datore di lavoro. Il contratto di solidarietà può durare al massimo due anni.
In base alla disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016, il contratto di solidarietà difensiva (che prevede una riduzione dell’orario di lavoro in caso di crisi aziendale per evitare riduzioni del personale), è applicabile per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali stipulati prima del 15 ottobre 2015 (quindi, in data precedente alla presentazione della manovra economica da parte del Governo). In tutti gli altri casi, cioè per contratti collettivi aziendali stipulati dopo il 15 ottobre scorso, è possibile applicare questi ammortizzatori sociali solo fino al 31 dicembre 2016.
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Novità anche in materia di cassa integrazione: per aver diritto all’integrazione salariale il lavoratore deve avere almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo, con l’eccezione delle domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi non oggettivamente evitabili relative a tutti i settori, non solo quello industriale (il Jobs Act invece delimitava il campo di applicazione a questo specifico settore).
Viene infine ridefinito l’ambito di applicazione della nuova cassa integrazione, nel quale non rientrano le imprese dei seguenti settori: imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, imprese esercenti autoservizi pubblici di linea, imprese di spettacoli, esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale, imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari, cooperative, gruppi, compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili, imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato (che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).
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Ricordiamo che fra le altre novità in materia di ammortizzatori sociali, c’è la proroga della DIS-COLL, il trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, della cassa integrazione in deroga e della mobilità per l’intero 2016.