Il nuovo assegno di sostegno al reddito

di Barbara Weisz

17 Dicembre 2015 16:00

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Assegno di sostegno al reddito previsto da Jobs Act per i settori non coperti dalla cassa integrazione per imprese sopra i cinque dipendenti: circolare INPS.

Online le istruzioni operative INPS sul nuovo assegno di sostegno al reddito finanziato dai fondi di solidarietà bilaterali, destinato ai settori che non hanno la cassa integrazione: sono contenute nella circolare 201/2015, in attuazione delle norme previste dal decreto sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015, articolo 30), attuativo del Jobs Act. Il trattamento si applica nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, le novità fondamentali riguardano una razionalizzazione delle causali e una conseguente durata della prestazione diversificata, le nuove regole si applicano a tutti i trattamenti chiesti dopo il 24 settembre 2015.

=> Nuova cassa integrazione: guida completa INPS

L’articolo 30 del decreto attuativo della Riforma del Lavoro prevede che l’assegno ordinario abbia un importo almeno pari a quello della cassa integrazione, la durata massima della prestazione è fissata dai fondi ma non può essere inferiore alle 13 settimane in un biennio mobile, e non superiore alle durate massime previste per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

L’ambito di applicazione è determinato dalle regole attuative dei Fondi bilaterali, che sono obbligatori per tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione, e riguardano datori di lavoro con almeno cinque dipendenti (compresi gli apprendisti). I fondi bilaterali già esistenti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, devono adeguarsi alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2015 (nel caso in cui i regolamenti siano già conformi alla nuova normativa, non è necessario alcun adempimento).

Domanda

Come detto, le nuove regole sull’assegno di sostegno al reddito si applicano a partire dalle domande presentate a partire dal 24 settembre 2015. Attenzione: se la domanda è presentata dopo il 24 settembre ma riguarda interruzioni dell’attività lavorative che si sono verificate, anche solo in parte, prima di questa data, si applicano le nuove regole solo al periodo successivo al 24 settembre. Stesso discorso, per le domande presentate prima del 24 settembre che autorizzano la prestazione per un periodo in parte successivo al 24 settembre. La domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio effettivo della stessa.

Causali

Le causali che possono giustificare il ricorso all’assegno sono le stesse previste per la CIG. Gli interventi ordinari sono i seguenti:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;

Su questi punti è atteso un decreto attuativo del ministero del Lavoro sui criteri per le domande. Nel frattempo, l’INPS precisa che, nel rispetto della volontà del legislatore, le aziende sono vincolate al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, «solo ed esclusivamente in tutti quei casi in cui ciò sia necessario per una ripresa dell’attività produttiva». I pratica, l’assegno ordinario, come la cig ordinaria, va considerato come «uno strumento primario per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’azienda volto al recupero dei livelli produttivi della stessa».

Diverso è il caso dei trattamenti straordinari:

  • riorganizzazione aziendale: il programma aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro;
  • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa: il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni, indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
  • contratto di solidarietà: è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015 , che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori in solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
  • procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015): l’azienda deve essere stata autorizzata alla continuazione dell’esercizio di impresa.

=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del ministero

Prestazione

Come detto l’assegno non può essere inferiore alla CIG, mentre i singoli fondi possono stabilire trattamenti superiori all’importo massimo. Per quanto riguarda la durata della prestazione, eccole le regole riferite a ciascuna diversa causale:

  • assegno ordinario (eventi transitori e non imputabili e situazioni temporanee di mercato): 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile;
  • riorganizzazione aziendale: 24 mesi in un quinquennio mobile;
  • crisi aziendale: 12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
  • contratti di solidarietà: 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile.

Anche sommando eventuali periodi di assegno ordinario e straordinario, la durata massima non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, con una serie di eccezioni. Ecco tutte le regole:

  • 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi
  • 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi
  • 12 mesi di CIGS (. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
  • 36 mesi di CDS: ok
  • sei mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS

Contributo addizionale

Il datore di lavoro che ricorre a questi trattamenti è obbligato al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, in misura non inferiore all’1,5%. Per il Fondo di integrazione salariale (aziende con più di cinque dipendenti che non hanno fondi bilaterali), il contributo del datore di lavoro sale al 4%.