Lavoratori in cassa integrazione? Indicare i criteri

di Filippo Davide Martucci

16 Dicembre 2015 09:54

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Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di comunicare ai sindacati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere: sentenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 22284 del 30 ottobre 2015) ha confermato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta applicati per l’individuazione dei lavoratori coinvolti nella cassa integrazione guadagni straordinaria.

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Obblighi datoriali

La sentenza riguarda un caso esaminato dalla Corte d’Appello di Torino, relativo all’illegittima collocazione in CIGS di una lavoratrice: la Corte territoriale ha ribadito l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei:

«criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità di rotazione».

La stessa Corte ha inoltre sottolineato la genericità e indeterminatezza dei criteri (consistenti nelle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” e nelle “esigenze professionali”) indicati nella comunicazione iniziale del datore di lavoro, che si è quindi rivolto alla Cassazione.

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Sentenza

I giudici hanno respinto il ricorso, sostenendo che nel richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, per l’imprenditore vige sempre l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali:

«In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. 223/1991, art. 1 prescrive al co. 7 da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. 164/1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della L. 223/1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale».