Detrazione IRPEF sulle spese per interventi di ristrutturazione di edifici in aree sismiche. Anche senza aver subito danni da terremoto ed anche per la sola messa in sicurezza dell'immobile.
La conversione in legge del Dl 63/2013 apre le porte a quanti, proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle aree ad alto rischio di sisma – di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2013 – volessero provvedere ad effettuare lavori di ristrutturazione su tali edifici.
Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre per costruzioni adibite ad attività produttive occorre fare riferimento alle unità in cui viene esercitata attività agricola, professionale, produttiva, commerciale o non commerciale.
Fino al 31 dicembre questi soggetti potranno fruire del bonus 65% per l'adozione di misure antisismiche, ma solo quelle riferibili alle autorizzazioni avviate dopo il 4 agosto 2013.
In particolare, l'agevolazione spetta per interventi destinati alla messa in sicurezza statica, alla redazione della documentazione obbligatoria di convalida della raggiunta sicurezza statica e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
=> Eventi sismici: i modelli per le agevolazioni fiscali
Ai fini della fruibilità del bonus non risulta rilevante la presenza effettiva di danni derivanti da eventi sismici ma soltanto il tipo di utilizzo (ossia abitazione principale o unità produttiva) e la collocazione territoriale all'interno di una zona ad alta pericolosità .