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Sanzioni lavoro nero: rimborsi alle imprese

di Francesca Vinciarelli

9 Dicembre 2015 10:30

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Sanzione minima per lavoro nero illegittima, i datori hanno diritto al rimborso: le istruzioni INPS.

Con il Messaggio n. 7280/2015 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle maxi sanzioni per lavoro irregolare e sui rimborsi ai datori di lavoro dovuti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l’illegittimità dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), ritenendo la sanzione fissa prevista sproporzionata e irragionevole.

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Sanzioni

Più in particolare, con la sentenza n. 254/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che:

“L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.

Questo significa che anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori a 3.000 euro per ogni lavoratore, ma deve essere applicata la norma previgente che prevedeva il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Rimborsi

I datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), del D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta, verranno pertanto rimborsati.

=> Lavoro nero: maxi-sanzione nel periodo transitorio

Per essere rimborsati i datori di lavoro dovranno presentare istanza di rimborso precisando gli importi indebitamente versati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”. Una volta ricevuto la richiesta di rimborso, le Sedi, verificheranno la sussistenza del diritto e provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.

=> Lavoro irregolare: le sanzioni applicabili

Non possono essere rimborsate le somme relative a rapporti giuridici già consolidati ovvero quelle per le quali:

  • il diritto al rimborso sia soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
  • il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).