Con il Messaggio n. 7280/2015 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle maxi sanzioni per lavoro irregolare e sui rimborsi ai datori di lavoro dovuti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l’illegittimità dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), ritenendo la sanzione fissa prevista sproporzionata e irragionevole.
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Sanzioni
Più in particolare, con la sentenza n. 254/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che:
“L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.
Questo significa che anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori a 3.000 euro per ogni lavoratore, ma deve essere applicata la norma previgente che prevedeva il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Rimborsi
I datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), del D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta, verranno pertanto rimborsati.
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Per essere rimborsati i datori di lavoro dovranno presentare istanza di rimborso precisando gli importi indebitamente versati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”. Una volta ricevuto la richiesta di rimborso, le Sedi, verificheranno la sussistenza del diritto e provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.
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Non possono essere rimborsate le somme relative a rapporti giuridici già consolidati ovvero quelle per le quali:
- il diritto al rimborso sia soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
- il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).