Ai fini fiscali, nel prezzo di vendita di un’azienda deve essere considerato tutto, anche l’accollo di eventuali debiti ereditati con l’acquisto della società. Il valore del corrispettivo del trasferimento di proprietà dell’azienda, infatti, è dato non solo dal costo netto ma anche dagli oneri e passività che vengono a far carico al cessionario.
Vediamo i dettagli.
Cessione d’azienda: calcolo imposte
A chiarire le modalità di calcolo della base imponibile per la registrazione del contratto di cessione d’azienda è stata negli scorsi anni la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23873/2015): ad esempio, per il calcolo dell’imposta di registro sulla cessione di ramo d’azienda (che si applica in maniera proporzionale su tutto ciò che forma il corrispettivo del trasferimento), si deve tener conto del valore totale dell’atto di acquisto.
Base imponibile con accollo debiti
Ai fini dell’imposta di registro sulla cessione di ramo d’azienda, la base imponibile deve determinarsi al lordo degli eventuali debiti del cedente che il cessionario si accolla e non considerando il solo importo versato dal cessionario al cedente (“netto di cessione”).
=> Il contratto di cessione d'azienda: le risposte ai dubbi
Questo perché tale accollo costituirebbe modalità di adempimento dell’obbligazione dell’acquirente di pagare il prezzo della compravendita e quindi concorrerebbe a formare, ai sensi degli articoli 43, 52 e 21 del D.P.R. 131/86, la base imponibile soggetta all’imposta di registro sull’atto di cessione ex art. 51 D.P.R. 131/86:
In materia d’imposta di registro, per la determinazione della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand’anche tali modalità si risolvano nell’accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario (sent. n. 12215/2008).
=> Cessione azienda: quando il Fisco può cambiare prezzo e tasse
Determinazione del prezzo di vendita
In caso di cessione d’azienda, ad ogni modo, non è il contribuente a dover dimostrare la veridicità del prezzo dichiarato in fase di cessione, ma è il Fisco a dover fornire gli elementi probatori nel caso di eventuale rettifica dell’importo. Tornando alla tassazione, i giudici hanno infine precisato che:
Ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti – che l’art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione – non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dall’art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (ord. n. 22223/2011, con cui è stata cassata la decisione del giudice di merito che aveva determinato la base imponibile sottraendo al prezzo convenuto dalle parti nell’atto il credito accollato dall’acquirente e portato in diminuzione al fine di quantificare la somma da pagare in contanti).