La Cassazione ha più volte affrontato il tema della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dipendenti, compromettendone la tutela della sicurezza sul lavoro (ultima delle quali: sentenza n. 10023/2015). Una prima sentenza del 23 aprile 2013 condannava il legale rappresentante di un’impresa per aver violato i dettami del DLgs 81/2008 omettendo di: installare i servizi igienici in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio; redigere il piano operativo di sicurezza; adempiere agli obblighi di formazione e informazione di un suo dipendente.
=> Le responsabilità del committente
Bocciando la parte del successivo ricorso che lamentava la non applicabilità della normativa in oggetto, i giudici hanno confermato che le norme in questione – art. 96, comma 1, lettere a) e g) del dlgs 81/2008 e il successivo art. 159, commi 1 e 2, lettera e) – non contengono limitazioni tali da far desumere una loro inapplicabilità in cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica.
Prevenzione infortuni
La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso per l’omessa formazione (artt. 36 e 37), avendo già in passato chiarito che, in materia di prevenzione infortuni ai danni dei lavoratori, tale norma (art. 18, comma primo, lett. I) non rientra tra le disposizioni precettive la cui violazione comporta una sanzione penale (Corte di Cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).
Tuttavia, è bene ricordare che Il DLgs 81/2008 (testo unico prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro) pone comunque in capo al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di:
- «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.