La tensione in ufficio giustifica il licenziamento

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 14 Novembre 2016
Aggiornato 15:45

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Legittimo il licenziamento del lavoratore che crea un clima di tensione sul posto di lavoro: la mancata contestazione dei fatti addebitatigli ne giustifica l'allontanamento.

Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che crea un clima di tensione sul posto di lavoro. A sostenerlo sono numerose sentenze, l’ultima delle quali è quella di Cassazione n. 17435 del 2 settembre 2015.

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Già il pronunciamento del 12 dicembre 2012 della Corte d’appello di Roma, a conferma di quello 8 giugno 2010 del Tribunale di Roma, aveva ritenuto legittimo il provvedimento in quanto il presunto atteggiamento persecutorio da parte dell’azienda lamentato dal dipendente – ritenendo il datore di lavoro la causa scatenante del clima di tensione provocato e comunque non sufficiente a giustificare l’azione – nasceva da un comportamento del lavoratore scorretto, ammesso dal medesimo.

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Confermato in fase di istruttoria il clima di tensione (ma nessun atteggiamento persecutorio), la Cassazione ha posto l’accento sulle responsabilità iniziali del lavoratore, vera causa scatenante degli eventi culminati con il licenziamento.

Risulta in primis corretta l’applicazione del principio di diritto secondo cui, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di constare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. 12636/2005).

Dunque, se il lavoratore non contesta i fatti addebitatigli ma li ammette, pur ritenendoli giustificati quale reazione all’atteggiamento datoriale nei propri confronti, se questo non viene provato allora è giustificato il licenziamento per giusta causa.