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Diagnosi energetica, obbligo in scadenza

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 3 Dicembre 2015
Aggiornato 4 Dicembre 2015 11:15

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Obbligo di diagnosi energetica per imprese grandi ed energivore, con trasmissione all'ENEA della relativa documentazione: scadenze e sanzioni per mancato o insufficiente adempimento.

In scadenza l’esecuzione della diagnosi energetica: per non incorrere in sanzioni amministrative, le imprese più grandi e quelle energivore devono redigerla entro il 5 dicembre 2015, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102, che ha recepito la direttiva UE 27/2012 in merito agli obblighi in materia di efficienza energetica.

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Sanzioni

  • da 4.000 a 40.000 euro se la diagnosi non viene eseguita;
  • da 2.000 a 20.000 euro se la diagnosi non viene effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda le imprese a forte consumo di energia, cioè quelle per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

  • abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica o almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
  • il rapporto tra costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività (determinato ai sensi dell’articolo 49) e valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.

L’obbligo riguarda anche le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

Trasmissione all’ENEA

Le imprese chiamate all’obbligo di audit energetico dovranno trasmettere all’ENEA tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre 2015 per consentire all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi.

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Diagnosi energetica

La diagnosi energetica deve esser effettuata secondo le disposizioni previste dall’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e consiste in una valutazione sistematica e documentata dell’efficienza dell’organizzazione del sistema di gestione del risparmio energetico, strumento principale di cui un’azienda può disporre per intervenire efficacemente su di esso. I soggetti che possono eseguire tali diagnosi presso le imprese:

  • ESCo certificate UNI CEI 11352;
  • Esperti in gestione energia EGE certificati UNI CEI 11339;
  • Auditor Energetico –Figura prevista ma non ancora normata e pertanto, al momento, non esistente.