IVAFE: quando si paga l’imposta su attività  finanziarie all’estero

di Nicola Santangelo

27 Settembre 2013 14:40

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Dal 2012 le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività  finanziarie all’estero a titolo di proprietà  o di altro diritto reale hanno l’obbligo di versare un’imposta sul loro valore, ossia l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività  Finanziarie all’Estero). Vediamo nel dettaglio quado si paga l’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, pari all’1,50 per mille annuo. Per conti correnti e libretti di risparmio è pari ad euro 34,20.

L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto o dai libretti non è superiore a 5.000 euro. Sono soggette a IVAFE le seguenti attività  finanziarie:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
  • obbligazioni e titoli similari;
  • titoli pubblici italiani e titoli equiparati;
  • titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa;
  • valute estere;
  • depositi e conti correnti costituiti all’estero;
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi;
  • diritti all’acquisto e alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività  da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria.

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Il valore delle attività  finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute. Nel caso di titoli non negoziati nei mercati regolamentati occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.
Per evitare una doppia imposizione, dall’imposta dovuta deve essere detratto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività  finanziarie. Il credito d’imposta non è dovuto se nel Paese in cui è detenuta l’attività  finanziaria è in vigore una convenzione che prevede l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. Le attività  finanziarie detenute all’estero vanno dichiarate tramite compilazione della XV B del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.