La mediazione civile è di nuovo obbligatoria: la norma, contenuta nel Dl Fare, è operativa dal 20 settembre. Prima di finire in un’aula di tribunale per controversie civili e commerciali, le parti devono tentare una conciliazione. Introdotta nel 2011, con il Dls 27/2010, è stata in seguito bocciata dalla Corte Costituzionale, per eccesso di delega. Un rilievo formale, relativo all’iter seguito per introdurre la norma, che è stato sanato con la sua riproposizione nell’articolo 84 del Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013 (approfondisci come cambia la giustiza per le aziende con il decreto del Fare). Rispetto alla precedente formulazione, ci sono stati alcuni cambiamenti: sono state escluse dall’obbligatorietà le liti relative alla Rc auto, e ci sono novità procedurali, per cui ad esempio è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, e c’è un primo incontro preparatorio fra le parti, che è gratuito se sancisce l’impossibilità di proseguire sulla strada conciliativa.
Vediamo innanzitutto quali sono i tipi di controversie per cui torna obbligatoria la mediazione: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità , contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dunque, prima di iniziare una causa civile su una di queste materie, bisogna tentare la strada della conciliazione. E’ previsto un primo incontro, definito preliminare di programmazione, alla presenza di un mediatore, che può concludersi con un accordo, con la decisione di proseguire nel tentativo di mediazione, oppure con quella di andare in giudizio. In quest’ultimo caso, fallisce definitivamente il tentativo di conciliazione e la norma stabilisce che non sono dovuti compensi al mediatore e agli avvocati.
L’incontro deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, e in seguito la durata massima dell’intera procedura conciliatoria è stata ridotta a tre mesi, dai precedenti quattro. La norma prevede che i costi della mediazione siano contenuti, e gratuiti per i soggetti che avrebbero diritto al gratuito patrocinio in tribunale. La domanda va presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente (questa della competenza territoriale è una novità rispetto alla legge precedente). Gli organismi di mediazione, che possono essere pubblici o privati, devono essere iscritti a un apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia. In base alla nuova legge: gli avvocati sono mediatori di diritto (quindi il loto titolo professionale è sufficiente per esercitare questa attività , senza bisogno di frequentare il relativo corso formativo). Altra novità , le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato. Quando il procedimento si conclude con un’intesa, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo (ad esempio per l’espropriazione forzata o per l’iscrizione di ipoteca giudiziale).
Sono previste agevolazione fiscali: tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50mila euro. Per le mediazioni che si concludono con un accordo, le parti hanno diritto a un credito d'imposta fino a 500 euro sulle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione, mentre in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà .
Soddisfazione per il ritorno all’obbligatorietà viene espressa da Unioncamere (vai all’accordo sulla mediazione online per le PMI). Il presidente Ferruccio Dardanello ritiene che la norma rappresenti «un’opportunità che le imprese devono saper cogliere» e sottolinea anche il ruolo dei giudici, che «hanno la possibilità di obbligare le parti anche in sede di appello a tentare la mediazione, e degli avvocati, chiamati ora a garantire la propria assistenza obbligatoria». A sostegno della mediazione come strumento utile alle aziende per risparmiare sulle controversie, Unioncamere presenta una stima del risparmio effettivo per le parti che dal marzo 2011 a metà dicembre 2012 hanno raggiunto un accordo attraverso la mediazione: 420 milioni di euro, di cui 100 frutto dell'attività svolta dai 101 organismi istituiti presso le Camere di Commercio. Dal marzo 2011 sono stati 222mila i procedimenti di mediazione, di cui 41mila 700 gestiti dalla Camere di Commercio. Nel giugno 2013 la durata media dei procedimenti è stata di 36 giorni e il valore medio pari a 110mila euro. => Consulta la guida alla mediazione obbligatoria del ministero della Giustizia