In caso di divorzio, al momento della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto all’ex-coniuge tocca una quota del TFR maturato; stesso discorso per le anticipazioni in busta paga chieste in costanza di rapporto di lavoro, se ricevute dopo l’instaurazione del giudizio (in caso contrario deve dimostrare di aver ricevuto gli importi in un momento precedente alla causa di divorzio, oppure durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione).
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A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24184/2015 che ha confermato l’obbligo di versamento di una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita, in applicazione dell’art. 12-bis della legge 898/70.
Dunque è illegittima la richiesta di non includere l’anticipo sul TFR in costanza del rapporto di lavoro e quello figurativo nel computo della quota all’ex coniuge. Questo perché, secondo la citata legge 898/1970, art. 12-bis:
- l’ex-coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno di mantenimento (art. 5) ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se maturata dopo la sentenza.
- tale quota è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
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Fondamentalmente, conta il momento in cui vengono percepite le somme, in relazione alla proposizione della domanda di divorzio:
- se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, al coniuge, anche se titolare di assegno di mantenimento, non spetta alcuna quota di TFR;
- se l’indennità viene maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, scatta il diritto alla quota del TFR dell’atro coniuge.
Lo stesso vale per le anticipazioni sul TFR percepite in costanza del rapporto di lavoro. Il tutto, a patto che il coniuge richiedente la quota di TFR risulti titolare di assegno di mantenimento liquidatogli dal giudice all’esito della causa di divorzio e che non sia passato a nuove nozze.