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Ganasce fiscali sospese con rateazione Equitalia

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 11 Febbraio 2016
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:54

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Blocco auto sospeso con la rateazione della cartella Equitalia, anche se le ganasce fiscali restano fino al saldo del debito in virtù della riforma della riscossione: nuove regole su pignoramenti e fermi.

In caso di debiti Equitalia, l’opzione di pagamento a rate delle cartelle esattoriali non cancella fermi ed ipoteche già in essere (pur bloccando l’avvio di nuove misure cautelari). Tuttavia, la richiesta di un piano di rateazione consente la sospensione delle ganasce fiscali come ad esempio il blocco auto: a consentirlo è la circolare 105/2016 dell’agente della riscossione, operativa dal 15 febbraio 2016 ed applicabile ai contribuenti che accedono a un piano di dilazione e che hanno versato la prima rata. Il tutto, grazie ad un accordo con il PRA, che permette la circolazione del veicolo.

E’ bene ricordare che, nonostante l’accoglimento dell’istanza di pagamento a rate, le ganasce in essere non vengono eliminate ma soltanto sospese, rimanendo attive fino al fino al pagamento dell’ultima rata (circolare 98/2015), così come disposto dal decreto legislativo n. 159/2015 di riforma della riscossione esattoriale.

=> Equitalia e accertamento esecutivo: nuovi termini di riscossione

Prima dell’entrata in vigore del decreto di riforma, le misure cautelari (attuate su auto e immobili ad esempio) venivano meno nel momento in cui l’istanza di rateazione veniva accolta da Equitalia e si versava la prima rata. Adesso tale situazione blocca solo i pignoramenti in corso e interdice quelli futuri, sempre a partire dal pagamento della prima rata, mentre quelli già iscritti prima della domanda di dilazione restano fino all’estinzione del debito.

La richiesta di rateazione non blocca neanche le azioni esecutive dell’eventuale bene espropriato e già venduto all’asta. Stesso discorso per i casi in cui il creditore abbia presentato istanza di assegnazione, nelle ipotesi in cui l’incanto non sia andato a buon fine. L’accoglimento della richiesta di rateazione non blocca neanche il pignoramento presso terzi di stipendi, conti correnti, pensioni, crediti di clienti e così via, nel caso in cui il terzo abbia già reso dichiarazione positiva di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. In tutti gli altri casi l’accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato presentata dal contribuente ferma le ganasce fiscali, purché il contribuente versi la prima rata.

=> Il pignoramento Equitalia è nullo se sproporzionato

La nuova disposizione Equitalia, pur non sboccando le ganasce, tecnicamente rende il bene utilizzabile, in quanto sospende le ganasce. Infatti, nel classico fermo auto il veicolo risulta inutilizzabile e la vettura rischia di perdere il valore di mercato alla fine del piano di rateazione (da 6 a 10 anni), oltre a rischiare l’usura per inattività. Ricordiamo invece che il pignoramento di un’immobile non ne impedisce l’utilizzo nonostante l’ipoteca e addirittura ne consente la vendita, pur togliendone valore in quanto l’ipoteca “segue” il nuovo proprietario.