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Detrazione IRPEF per gli alloggi sociali

di Alessandra Caparello

Pubblicato 30 Novembre 2015
Aggiornato 25 Gennaio 2016 14:35

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Detrazione IRPEF per titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale per il triennio 2014-2016: normativa, platea, requisiti.

Introdotta dal Decreto Legge n. 47/2014 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, la detrazione IRPEF per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale prevede la possibilità di risparmiare 900 o 450 euro, a seconda del reddito. L’agevolazione è in vigore dal 29 marzo 2014 ed è valida per il triennio 2014-2016.

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Per alloggio sociale si intende l’unità immobiliare ad uso prima casa in locazione permanente, per ridurre il disagio abitativo di famiglie e individui svantaggiati, non in grado di accedere agli affitti sul libero mercato (DM Infrastrutture 22 aprile 2008).

Importi detraibili

I titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale possono detrarre dall’IRPEF:

  • 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 450 euro se il reddito è tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro.

Possono fruire della detrazione anche gli affittuari di alloggi sociali di:

  • cooperative sociali in affitto;
  • housing-sociale;
  • edilizia residenziale pubblica gestiti da ex IACP e Comuni.

=> Locazioni a canone concordato: contratti e tassazione

Condizioni

Per aver diritto alla detrazione occorre: il contratto di locazione da cui risulti espressamente la natura di alloggio sociale; una certificazione dell’ente proprietario (ex IACP/Comune) che attesti il possesso di caratteristiche e requisiti previsti per l’alloggio dal DM 22 aprile 2008.

=> Locazioni: esenzione IRPEF per risoluzione contratto

Detrazione incapienti

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies del TUIR, è riconosciuta a questi soggetti una quota pari a quella della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12) e di quella per lavoro dipendente (articolo 13). L’agevolazione, però, non si applica quando l’intestatario dell’alloggio non è percettore di reddito imponibile come disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale (soggetti incapienti). Pertanto, in tali casi il riconoscimento del beneficio in assenza di imposta lorda non integra la detrazione introdotta dal DL 47/2014 ma dovrebbe essere considerata come un contributo da valutare per la copertura economica da parte del Governo (Interrogazione parlamentare, Camera dei Deputati, Commissione Finanze, 1709/2015 n. 5-06405).