Il cumulo dei contributi previdenziali diventa più difficile in caso di pensioni con contribuzione mista, a chiarire i nuovi paletti è l’INPS con il Messaggio 7145/2015 pubblicato in risposta ad alcuni quesiti posti dalle sedi territoriali.
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Il cumulo contributivo viene concesso, ai sensi della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ai lavoratori che hanno almeno 20 anni di contributi tra il Fpld e le Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi. L’obiettivo è di consentire loro di conseguire un’unica pensione di vecchiaia valorizzando le contribuzioni presenti nei Fondi di previdenza obbligatoria.
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Tale opzione non è esercitabile dai lavoratori che hanno diritto al cumulo in base alla vecchia Legge 613/1966, qualora raggiunga un indipendente diritto alla pensione con questa tipologia di cumulo. Questo perché questo tipo di totalizzazione non è accessibile se si raggiunge un autonomo diritto a pensione in una delle Gestioni presso cui sono accreditati i contributi, ovvero nel caso in cui esistano ulteriori contributi esterni a tali Gestioni.
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Ricordiamo che oltre al cumulo retributivo ed il cumulo per i lavoratori autonomi, sui quali si è pronunciato l’Istituto nel recente Messaggio, tra le opzioni per chi possiede contributi previdenziali versati in più Gestioni vi sono la totalizzazione o la ricongiunzione della contribuzione. La prima è gratuita ma prevede un calcolo della pensione meno vantaggioso, la seconda prevede un assegno più consistente ma è più onerosa.
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