Dichiarazione fraudolenta … senza condanna

di Francesca Pietroforte

25 Novembre 2015 09:25

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Amministratore di società non responsabile di dichiarazioni fiscali fraudolente se non più in carica al momento consumativo del reato: sentenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 32348 del 23 luglio 2015) ha chiarito responsabilità e tempi di maturazione del reato di dichiarazione fraudolenta di un amministratore: la condanna non può essere determinata se l’incarico è stato lasciato prima della scadenza dei termini fiscali, anche se le fatture false sono state contabilizzate nel corso della sua gestione.

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Il caso prende le mosse dalla sentenza della Corte di appello di Milano (del 27 novembre 2013), che confermava la condanna di un examministratore unico di società per inserimento di operazioni inesistenti in dichiarazione IVA.Di qui il ricorso in Cassazione per presunta inosservanza dell’art. 2, DLgs 74/2000, avendo egli lasciato la carica di amministratore prima del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale in oggetto: di conseguenza, quando era stato consumato il reato non rivestiva più alcun ruolo nella compagine sociale.

Reati e tempistica

La Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo che il dlgs punisce chi indica in dichiarazione annuale elementi passivi fittizi per evadere le tasse, utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: il momento in cui si consuma il reato coincide con la presentazione della dichiarazione. Al riguardo, risulta costante nella giurisprudenza precedente il principio secondo cui:

«in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi».

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La Corte di appello, quindi, non aveva applicato i principi previsti ponendo l’attenzione non al momento “consumativo” del reato ma a quello a ciò prodromico (acquisizione fatture per operazioni inesistenti), mancando altresì di evidenziare qualsiasi concorso del ricorrente con la persona – mai nominata nella sentenza – che ricopriva la carica di amministratore della società al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.