La Legge di Stabilità 2016 cambia una serie di norme relative al contratto di affitto di un immobile, con l’obiettivo di combattere il pagamento in nero e di velocizzare l’eventuale contenzioso. Le novità sono contenute nel comma 32, che riformula l’articolo 13 della legge 431/1998, relativo ai patti contrari alla legge. Di fatto, la novità fondamentale sta nel nuovo obbligo di registrazione entro 30 giorni, che rappresenta un paletto alla possibilità di affittare in nero. Ne conseguono nuove possibilità di presentare ricorso da parte dell’inquilino, estese al caso di mancata registrazione nei tempi previsti.
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Registrazione contratto
Innanzitutto, dunque, vengono previste nuove procedure di registrazione del contratto di affitto: il proprietario deve provvedere entro 30 giorni e nei successivi 60 deve darne comunicazione all’inquilino e all’amministratore del condominio. Quest’ultimo potrà in questo modo aggiornare l’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.
Canone affitto
Viene confermata la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello del contratto scritto e registrato e a derogare i limiti di durata stabiliti dalla legge. Nel caso in cui intervenga una di queste cause di nullità, l’inquilino può chiedere entro sei mesi la restituzione delle somme corrisposte in più.
L’inquilino può anche presentare ricorso all’autorità giudiziaria, e oltre alla restituzione delle somme in più può chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalle norme. Queste possibilità di ricorso da parte dell’inquilino vengono ampliate anche al caso in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione entro 30 giorni. E’ il giudice a stabilire il canone dovuto e la restituzione delle somme eventualmente in eccesso.
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Infine, si stabilisce che tutte le azioni per la restituzione di somme indebitamente versate o per la regolarizzazione del contratto si applicano a tutte le ipotesi previste a partire dall’entrata in vigore della legge 431/98, quindi in pratica si applicano a tutti i contratti stipulati dopo il 30 dicembre 1998.
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Ricordiamo che in manovra ci sono anche altre novità sugli immobili in affitto, che riguardano specificamente l’IMU, ridotta di un quarto per gli immobili affittati a canone concordato.