Aspetto fiscale della svalutazione di crediti inesigibili

di Nicola Santangelo

18 Settembre 2013 12:30

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I crediti inesigibili di modesto importo possono essere dedotti in bilancio quando risultano scaduti da almeno sei mesi. E' questo, in sintesi, il contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E dello scorso 1 agosto. La deduzione delle perdite su crediti di modesto importo può avvenire solo a partire dall'esercizio in cui sono già  trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento. In tale contesto si possono verificare tre differenti casi. Esaminiamoli. Crediti su perdite => deducibilità  ed esercizio di competenza

Primo caso
Il creditore ha rilevato una perdita su un credito di modesto importo e ha, pertanto, provveduto a svalutarlo nell'esercizio precedente a quello di scadenza dei sei mesi. In questo caso ha rilevato una variazione in aumento del reddito ma non ha dedotto l'onere che ne derivava. L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in tali condizioni, l'onere assume rilievo ai fini fiscali nell'anno successivo alla svalutazione e diviene, pertanto, deducibile.

Secondo caso
Il creditore ha rilevato una perdita su un credito di modesto importo e ha, pertanto, provveduto a svalutarlo nell'esercizio in cui scadevano i sei mesi. In questo caso l'onere assume immediata rilevanza fiscale e diviene immediatamente deducibile. In caso di svalutazione parziale del credito, la deducibilità  è limitata per la sola quota imputata a conto economico. La restante quota sarà  deducibile nell'esercizio in cui confluisce a conto economico.

Terzo caso
Il creditore rileva una perdita su un credito di modesto importo ma provvederà  a svalutarlo nell'esercizio successivo alla scadenza dei sei mesi. Al pari del secondo caso l'onere assume rilevanza fiscale immediatamente e diventa subito deducibile. Per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali si considerano integrati i requisiti di deducibilità  dalla data della sentenza o dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura ovvero dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione (Perdite sui crediti: quando scatta la deduzione automatica). In ogni caso le perdite sono deducibili per la parte che eccede il fondo rischi. Si considera di modesto importo il credito non superiore a 5.000 euro per le imprese con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro e di 2.500 euro per le altre. Perdite sui crediti => deducibili dall'azienda solo se certe