Tratto dallo speciale:

Nuovi ammortizzatori sociali senza istruzioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Novembre 2015
Aggiornato 24 Novembre 2015 09:11

logo PMI+ logo PMI+
Il DL di riordino degli ammortizzatori sociali è entrato in vigore e le aziende si chiedono come comportarsi con la cassa integrazione ordinaria: necessarie istruzioni INPS.

Con il Jobs Act è stato emanato anche un Decreto Legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali contenente novità normative in tema di Cassa integrazione e nuovi adempimenti. Il 24 settembre è entrato in vigore il provvedimento normativo di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo n. 148/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53).

=> La Riforma degli ammortizzatori sociali

Ad oggi, tuttavia, mancando ancora le istruzioni operative e per questo il Presidente della Fondazione Studi CdL, Rosario De Luca chiede con urgenza un intervento di prassi da parte dell’INPS. De Luca spiega le difficoltà incontrate a seguito della Riforma degli ammortizzatori sociali da parte degli operatori del settore, delle aziende e dei loro consulenti:

«Ad oltre un mese dal completamento del piano di riforma del diritto del lavoro, meglio conosciuto sotto il nome di “Jobs Act”, gli operatori del settore, le aziende e i loro consulenti, si trovano a dover fare i conti con i primi adempimenti operativi. Ma senza istruzioni operative».

Ad esempio:

«Le imprese edili e lapidee del settore artigiano si stanno infatti ancora chiedendo se l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni del lavoratore è requisito essenziale per il trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili – intemperie stagionali ad esempio – attestato che la norma, all’art. 1 c. 2, evidenzi che non è richiesto solo nel settore industriale».

=> Ammortizzatori sociali: novità e istruzioni INPS

I principali dubbi riguardano:

  • l’interpretazione letterale della norma che sembra prevedere un diverso trattamento, a parità di situazione, per i lavoratori dipendenti del settore artigianale, per i quali occorre un ulteriore requisito rispetto alla normativa previgente, per l’accesso alla prestazione di sostegno rispetto invece ai dipendenti del settore industriale;
  • se un nuovo evento richiesto dopo il 24 settembre, data di entrata in vigore delle nuove norme, rientri nel computo del vecchio o del nuovo limite delle 52 settimane di intervento nel biennio.

.