Chi si occupa di compravendita immobiliare deve tenere conto dei riflessi fiscali che incidono all'atto del trasferimento. In prima istanza occorre distinguere se il venditore è o non è un soggetto Iva. La differenza, infatti, è di fondamentale rilevanza poiché da esso dipende una differente imposizione fiscale. Vogliamo fare chiarezza evidenziando la tassazione che grava sulla compravendita di un'abitazione. => Leggi come pagare meno tasse
Venditore non soggetto Iva
Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva si applica l'imposta di registro nella misura del 7%, l'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e l'imposta catastale con aliquota dell'1%. Tuttavia se l'acquirente beneficia dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa l'imposta di registro va applicata nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 168 euro per ciascuna.
Imposte sugli immobili => Guida online alle novità 2013
Venditore soggetto Iva
Nel caso di vendita effettuata da un soggetto Iva occorre distinguere tre casistiche:
- Se l'abitazione è ceduta dall'impresa che ha effettuato i lavori di costruzione ovvero l'ha sottoposta ai lavori di ristrutturazione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, l'acquirente deve applicare al prezzo indicato nel contratto l'aliquota Iva del 10% ovvero del 4% in caso di agevolazione prima casa oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- Se l'abitazione è ceduta dall'impresa che ha effettuato i lavori di costruzione ovvero l'ha sottoposta ai lavori di ristrutturazione dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori e il cedente opta per l'applicazione dell'Iva, la tassazione è uguale a quella del punto precedente. Diversamente, in caso di mancata opzione da parte del cedente, il contratto si considera esente da Iva e vengono applicate le stesse imposte che si applicano quando la vendita è effettuata da un privato;
- Se l'abitazione è ceduta da un soggetto Iva che non ha costruito o ristrutturato l'edificio, non si applica l'Iva ma si applicano le stesse imposte che si hanno quando il venditore non è un soggetto Iva.
Agevolazioni prima casa
Si ricorda che le agevolazioni per la prima casa spettano nel caso di acquisto di un immobile non di lusso (le caratteristiche per cui una abitazione possa essere considerata di lusso sono contenute in un Dm dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969); a condizione che l'acquirente abbia la residenza o si impegna ad averla entro diciotto mesi dall'acquisto; l'acquirente non sia proprietario di altra casa di abitazione nemmeno in comunione con il coniuge né abbia in uso, in usufrutto o in nuda proprietà altra casa di abitazione in tutto il territorio nazionale.